23 dicembre 2024

Dotazioni di bordo: VIES necessario per pagare l’Iva

23 dicembre 2024

Se il cessionario non possiede un numero di identificazione VIES o non ha provveduto a comunicarlo al cedente nazionale, l’operazione è soggetta a Iva in Italia a carico del cedente stesso

Dotazioni di bordo: VIES necessario per pagare l’Iva

Se il cessionario non possiede un numero di identificazione VIES o non ha provveduto a comunicarlo al cedente nazionale, l’operazione è soggetta a Iva in Italia a carico del cedente stesso

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Per beneficiare del regime di non imponibilità Iva, il cedente di dotazioni e provviste di bordo deve chiedere all’acquirente la comunicazione del proprio numero di iscrizione VIES. Ad affermarlo è l’Agenzia delle Entrate con una recente risposta a interpello (5 dicembre 2024, n. 244), che subordina l’applicabilità del regime di non imponibilità Iva al rispetto delle condizioni previste per le cessioni interne all’Unione europea.

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate risponde alla richiesta di chiarimenti di una società italiana che effettua cessioni di vernici per rivestimento navale ad armatori esteri con consegna in un porto Ue, in merito alla possibilità di beneficiare della non imponibilità Iva. La società possiede, infatti, tutti i requisiti per accedere a tale regime, in quanto svolge regolarmente viaggi in “alto mare” (oltre le 12 miglia marine) in misura superiore al 70% del totale della navigazione su base annua.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello in commento, ha affermato che per il cedente il regime di non imponibilità Iva è applicabile al ricorrere delle condizioni individuate per le cessioni intraunionali, di cui all’art. 41, d.l. 331/1993. In particolare, il comma 2-ter di tale norma subordina il regime di non imponibilità all’obbligo del cessionario di comunicare al fornitore il proprio numero identificativo VIES, attribuitogli da un altro Stato membro, nonché all’onere del cedente di compilare l’elenco riepilogativo INTRASTAT.

Il VIES (Vat Information Exchange System) è un sistema elettronico creato dall’Unione europea per verificare la validità della partita Iva di un’azienda o di un professionista registrati in uno Stato membro UE, che effettuano operazioni commerciali intra-Ue. Se il cessionario non possiede un numero di identificazione VIES o non ha provveduto a comunicarlo al cedente nazionale, l’operazione non rispetta le condizioni richieste dalla norma e pertanto è soggetta a Iva in Italia a carico del cedente stesso.

 

Stefano Comisi – Studio Armella & Associati

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