A cura di Stefano Comisi

L’esenzione dalle accise sul carburante richiede l’impiego dell’imbarcazione per fini commerciali

La Corte di Cassazione ha stabilito che non è sufficiente la stipulazione di un contratto di noleggio o di locazione per accedere al beneficio

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Marina di Varazze
A cura di Stefano Comisi

L’esenzione dalle accise sul carburante richiede l’impiego dell’imbarcazione per fini commerciali

La Corte di Cassazione ha stabilito che non è sufficiente la stipulazione di un contratto di noleggio o di locazione per accedere al beneficio

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Per accedere all’esenzione accise è necessario provare l’utilizzo a carattere commerciale dell’unità da diporto. Questo principio è stato affermato con la sentenza 25 marzo 2024, n. 8037, dalla Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che non è sufficiente la stipulazione di un contratto di noleggio o di locazione per accedere al beneficio. Il contribuente deve quindi necessariamente dimostrare l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione per finalità di tipo commerciale.

La direttiva CE 2003/96 stabilisce che i prodotti energetici impiegati come carburanti su imbarcazioni costituenti unità da diporto sono esenti da accisa sui rifornimenti. Non possono beneficiare di tale esenzione le imbarcazioni che sono utilizzate per scopi privati, diversi dal trasporto di passeggeri o dalla prestazione di servizi.

Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, l’Agenzia delle Dogane aveva accertato a un armatore un maggior importo di accise sui carburanti utilizzati da un'unità da diporto che, secondo l'Ufficio, pur essendo oggetto di un contratto di noleggio, sarebbe stata impiegata esclusivamente e in modo continuato a scopo ricreativo. L’Agenzia ha ribadito che tale condizione non consentiva al contribuente di usufruire del regime di bunkeraggio.

La Corte di Cassazione ha confermato l’impostazione dell’Amministrazione doganale, ritenendo insufficiente, ai fini dell’esenzione dall’accisa per il noleggiatore, la sola sottoscrizione di un contratto di noleggio o locazione, essendo invece onere del contribuente dimostrare il concreto utilizzo commerciale dell’imbarcazione.

Secondo la Cassazione, non è applicabile il Codice italiano della nautica da diporto, il cui art. 2, comma 1, lett. a), si limita a riconoscere l’utilizzo commerciale di un’imbarcazione nel caso in cui essa sia oggetto di contratti di locazione o noleggio. Sulla base del principio di supremazia del diritto dell’Unione Europea su quello nazionale, in caso di contrasto tra diritto interno e dell’Unione Europea la norma nazionale va disapplicata. È corretto concludere che il Codice della Navigazione non può dunque derogare in alcun modo alla direttiva 2003/96.

 

Studio Armella & Associati