Iva sul noleggio: ecco i nuovi criteri per dimostrare la navigazione extra Ue
L’Agenzia delle Entrate stabilisce che la prova della navigazione in acque extra Ue si avrà attraverso l’esibizione dei dati e delle informazioni relative ai sistemi in uso o tramite il contratto di locazione/noleggio
L’Agenzia delle Entrate stabilisce che la prova della navigazione in acque extra Ue si avrà attraverso l’esibizione dei dati e delle informazioni relative ai sistemi in uso o tramite il contratto di locazione/noleggio
Il 15 giugno l’Agenzia delle Entrate ha fornito i criteri per l’individuazione del luogo di utilizzo di un imbarcazione da diporto (cioè, con scafo superiore ai 10 metri) oggetto di un contratto di noleggio e, di conseguenza, del relativo regime di territorialità Iva. Si tratta di un chiarimento atteso, a seguito di una norma contenuta nella legge di bilancio 2020 che ha previsto che l’Agenzia adottasse nuovi e adeguati criteri entro i primi 60 giorni dell’anno.
L’emergenza Covid-19 ha rallentato i lavori dell’amministrazione, nonostante l’esigenza di individuare una prassi che potesse allo stesso tempo risultare soddisfacente per gli operatori del settore ed evitare pesanti sanzioni a livello unionale. La Commissione europea, infatti, nel novembre 2018 ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, giudicando inadeguato il presupposto territoriale vigente per il calcolo dell’Iva sui noleggi di imbarcazioni da diporto, fondato su percentuali forfettarie di utilizzo in acque extra Ue, variabili a seconda della dimensione dell’imbarcazione interessata.
Le istituzione europee hanno ritenuto che a tale prassi conseguisse una riduzione dell’Iva riscuotibile dai contribuenti italiani, i quali sono risultati avvantaggiati rispetto ad altre normative europee vigenti in materia. Nel parere del 25 luglio 2019, la Commissione ha precisato che l’art. 59 bis della direttiva 2006/112/CE consente di applicare al noleggio di imbarcazioni una riduzione della base imponibile Iva, al fine di evitare casi di doppia imposizione della stessa prestazione di servizi, ma ciò non deve avvenire mediante un criterio di forfetizzazione dell’utilizzo dell’imbarcazione. Ciascun Paese Ue, dunque, deve applicare parametri obiettivi che consentano di non tassare la stessa prestazione in due sistemi fiscali differenti.
La delicatezza della materia ha spinto l’Agenzia delle Entrate ad indire una consultazione pubblica dal 25 maggio al 3 giugno 2020, valutando i suggerimenti e i consigli giunti dalle associazioni di categoria e dai singoli operatori interessati. In base al provvedimento del 15 giugno, le Entrate stabiliscono che, per le imbarcazioni dotate di navigatori satellitari e trasponder, la prova della navigazione in acque extra Ue si avrà attraverso l’esibizione dei dati e delle informazioni relative ai sistemi in uso.
Per tutte le altre imbarcazioni dovrà essere, invece, fornito il contratto di locazione/noleggio, oltre a due documenti a scelta tra giornali di navigazione, fotografie digitali (almeno due per ogni settimana di navigazione), fatture o ricevute per ormeggi e documentazione attestante acquisti in un Paese extra Ue. Per entrambe le tipologie di imbarcazione è fatta salva la possibilità per l’amministrazione finanziaria di accertare tentativi di frode sulla base della documentazione fornita dagli operatori.
La documentazione utile ai fini della prova dovrà essere conservata fino allo scadere dei termini di accertamento del relativo periodo di imposta (31 dicembre quinto anno successivo alla dichiarazione Iva) e sarà ritenuta idonea se consentirà realmente di dimostrare l’effettivo uso dell’imbarcazione e l’avvenuto godimento del servizio di noleggio al di fuori del territorio unionale, integrando l’esimente di cui all’articolo 7-quater della legge nazionale sull’Iva (d.p.r. 633/1972) e nel rispetto della normativa Ue. Il provvedimento del 15 giugno si applica solo ai contratti di noleggio/leasing nautico successivi a tale data.
Redazione
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