E’ boom del “Boat and Breakfast”: normativa e analisi
A quattro anni dal nostro primo articolo pubblicato sul boat and breakfast e dopo la nuova stesura del codice della nautica da diporto, vediamo cosa è cambiato
A quattro anni dal nostro primo articolo pubblicato sul boat and breakfast e dopo la nuova stesura del codice della nautica da diporto, vediamo cosa è cambiato
A gennaio 2017 pubblicai un primo articolo sul boat and breakfast. Oggi, passati 4 anni e varato il nuovo codice della nautica da diporto, il fenomeno è letteralmente esploso. A dimostrarlo non è solo la grande mole di utenti che vogliono approfondire la tematica, ma anche i molti siti, blog e forum che si occupano dell’argomento a vario titolo. L’opportunità di utilizzare la propria unità in altre forme e, soprattutto, le prospettive economiche associate a questa attività, sembrano interessare molti diportisti.
Stato normativo
Anzitutto, vi è da dire che nonostante le modifiche apportate al codice della nautica, nulla è stato contemplato in merito. Infatti, all’art. 2 del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, le integrazioni apportate agli utilizzi commerciali disciplinati dalla nostra normativa, si sono limitate all’inserimento delle attività relative all’assistenza al traino e all’ormeggio.
Tuttavia, nella legge 7 ottobre 2015, n. 167 all’art. 1, comma 2, lett. r (norma che non hai mai visto un decreto attuativo ndr), si prevedeva puntualmente l’equiparazione “alle strutture ricettive all’aria aperta delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato…omissis..”.
Considerato che tali norme rappresentano il fulcro normativo sul quale sarebbe stato possibile disciplinare queste attività, è evidente che l’esercizio commerciale delle unità da diporto svolta in questa forma (almeno con la bandiera italiana) è di fatto non contemplata e/o disciplinata.
Cosa avviene nella realtà.
Ecco quello che ho ravvisato nella realtà, ovvero a fronte delle molte richieste fatte dai clienti (ma anche dalle stesse autorità) che si sono rivolti al mio studio in questi anni.
Le situazioni più tipiche vedono un’unità da diporto privata, senza abilitazione all’utilizzo commerciale e senza un soggetto imprenditoriale “titolato” (sia esso o no una società), che pubblicizza sui vari canali di pernottamento (booking; air bnb ecc.) l’attività di boat and breakfast. In altri casi l’unità adibita al boat and breakfast sfrutta la formula del noleggio occasionale (con tutte le criticità e forzature che questa scelta può comportare).
In queste situazioni, si sono spesso registrati controlli e contestazioni, sia per la parte meramente fiscale che per quella relativa alla registrazione degli ospiti presso le questure con annesse ammende e procedimenti di varia natura.
L’analisi
Dal punto di vista consuetudinario e poste le gravi mancanze dal punto di vista normativo, il boat and breakfast è sostanzialmente gestito in maniera del tutto arbitraria dagli operatori, che, fatte le dovute eccezioni, spesso si arrangiano in buona fede.
Da parte delle autorità (ne sono una prova le varie inchieste più o meno importanti in atto, come quella in corso a Venezia ndr) e sempre per le note ragioni derivanti dalla libertà interpretativa data dal fenomeno del c.d. “non normato, non disciplinato”, la situazione, a volte, è altrettanto variabile.
Ad esempio, alcuni pareri suggerirebbero l’applicazione di tutta la disciplina normativa (anche di tipo tecnico-certificativo) utilizzata correntemente per le strutture di terra. Tuttavia, i rischi per l’operatore non si limitano di certo alla possibile sanzione amministrativa ad ai riflessi ad essa connessi.
Insistono, infatti, altri rischi, tra i quali:
- la mancanza di una certificazione dell’unità per l’utilizzo commerciale (l’abilitazione) non garantisce implicitamente nessuno standard di sicurezza per il cliente e non “giustifica” l’utilizzo ai fini lucrativi dell’unità.
- l’assenza di una specifica copertura assicurativa, sia di tipo RC che di un’eventuale Corpi e Macchine, posto l’utilizzo commerciale effettivamente svolto, non garantisce l’effettiva copertura all’armatore a fronte di qualsivoglia evento che dovesse occorrere agli ospiti o alla stessa unità.
- Un’eventuale controversia, di qualsiasi natura, espone l’armatore a costanti rischi se l’unità risulta comunque non essere abilitata.
Le eventuali soluzioni
Operare con regolarità e con opportune garanzie è però possibile, anche per chi vuole adibire la propria unità per il boat and breakfast. Posto che ogni situazione, sia dell’unità che dell’armatore, è da prendere in considerazione caso per caso, si può valutare:
- una registrazione e conseguente certificazione dell’unità per l’utilizzo commerciale presso registri che non limitino lo spettro dell’utilizzo commerciale o dove il boat and breakfast possa essere comunque esercitato (i principali registri specializzati nel diporto commerciale solitamente non identificano limiti alle attività economiche esercitabili dall’unità).
- La possibilità di certificare l’unità commerciale, limitatamente all’effettiva attività svolta, onde limitare adempimenti e costi certificativi inutili e/o dispendiosi.
- Optare per un registro che, oltre ad abilitare l’unità per l’utilizzo commerciale, non limiti l’uso anche privato.
- Considerare correttamente le normative locali (ad esempio del porto di residenza e/o comunali), regionali e nazionali anche relativamente ad obblighi di legge indirettamente connessi con l’attività di boat and breakfast.
- Effettuare una corretta attività di risk assessment di tipo assicurativo;
Conclusioni
Detto questo, si dovrà anche tener conto, qualora l’intenzione sia quella di investire davvero in questa attività che, per taluni registri, i costi di certificazione non sempre sono irrisori. Oppure, al contrario, pur essendo facilmente ottenibile la certificazione, questa possa essere non riconosciuta e/o “ben vista” dal nostro Paese (o dalle normative comunitarie ndr) o dalle assicurazioni.
Qualora si decida di “regolarizzare” lo status amministrativo e assicurativo dell’unità, è proprio la parte assicurativa che riveste un fattore non di secondaria importanza. Infatti, se si potrebbe tranquillamente asserire che sia facile stipulare una polizza, altro discorso è assicurarsi bene e non avere sorprese nel momento di richiedere l’attivazione delle coperture e, successivamente, l’eventuale indennizzo.
Daniele Motta
Perito e Consulente Navale
Per questa ed altre esigenze di natura tecnica, amministrativa e fiscale per il mondo dello shipping e dello yachting, il perito Motta può essere contattato attraverso il sito web perizienavali.it
Argomenti: Daily Nautica, viaggi-e-vacanze
Salve a tutti ho una domanda in materia di noleggio occasionale. Sono proprietaria di una imbarcazione ma senza patente nautica, posso inquadrare un capitano per svolgere noleggio occasionale o sfocerei in un altro tipo di attività sanzionabile?
Buon giorno dottor Motta
molto interessante. Potrebbe essere più preciso sui Registri. Cosa consiglia? Ciò prevede una immatricolazione e la bandiera estera?
Gentilissimo Sig. De Santis,
Come anche accennato nell’articolo, la scelta del registro (e successive attività certificative) devono essere valutate caso per caso.
Nell’utilizzo commerciale a maggior ragione in quanto si dovrà valutare: anzianità dell’unità e tipologia, zona di impiego, fiscalità, costi di gestione, budget ecc.
Ad ogni modo, per eventuali maggiori approfondimenti, può contattarmi attraverso il mio web site.
Spero comunque di averla illuminata.
Cordialmente,
DM
Vivo in barca sei mesi L hanno su L isola di pantelleria ho costituito la prima scuola di pesca e cucina in alto mare ? inoltre possono pernottare in barca e la gente che ama questo di vacanza e sempre in aumento
Molto interessante. Da anni facevo questo di mestiere tra mille difficoltà burocratiche. Però sono riuscito a destreggiarsi. Mi sono quasi arreso davanti alla totale indifferenza di enti e organizzazioni di carattere marinaro. SIC !
Gentile Edoardo,
Grazie per la sua gentile e interessante domanda.
A mio parere il noleggio occasionale, normativa alla mano, non può rappresentare una soluzione praticabile al caso di specie.
Il primo elemento è dato dal fatto che il noleggio occasionale è chiaramente definito quale attività che non costituisce “uso commerciale dell’unità”;
Secondo ed ultimo punto, è dato dal fatto che il noleggio occasionale preveda solamente la possibilità di noleggiare a terzi l’unità per i famosi 42 giorni e con l’imposta sostitutiva del 20%.
Dunque, il ricorso al noleggio occasionale non può rappresentare un’opzione per questa attività.
ho letto con attenzione l’articolo, non ho però ben capito se il noleggio occasionale può essere una soluzione per operare da privato e a favore di legge.. in questo modo le tasse si pagano.. sinceramente non intravedo particolari problematiche.. si fa il noleggio occasionale e la barca resta in porto…