10 ottobre 2017

Compravendita di unità da diporto: formalità, costi e aspetti fiscali

10 ottobre 2017
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Visitando il Salone Nautico di Genova avete trovato la barca dei vostri sogni? Qui qualche informazione su burocrazia e fisco per affrontare con consapevolezza la compravendita.

Alcune delle imbarcazioni esposte al 57° Salone Nautico di Genova

Visitando il Salone Nautico di Genova avete trovato la barca dei vostri sogni? Qui qualche informazione su burocrazia e fisco per affrontare con consapevolezza la compravendita.

4 minuti di lettura

Per i lettori di Liguria Nautica che si sono innamorati di un’imbarcazione (magari proprio una di quelle di cui vi abbiamo parlato durante il 57° Salone Nautico di Genova) e stanno pensando di acquistarla, abbiamo provato a rispondere alle domande più frequenti: devo andare dal notaio? Quali imposte si pagano sulla compravendita?

Di seguito, dunque, un piccolo vademecum per procedere con consapevolezza.

Formalità della compravendita

Consideriamo innanzitutto il caso dei natanti, che sono unità a remi o motorizzate con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri. Si tratta di beni mobili cosiddetti “semplici”, per i quali non è prevista la registrazione. Non sarà, dunque, necessario concludere l’accordo con un atto scritto ma l’acquirente dovrà conservare la fattura e tutti i documenti da cui risultino le sue generalità, la descrizione tecnica dell’unità e l’adempimento degli oneri fiscali.

Rientrano, invece, nella categoria dei beni mobili registrati le imbarcazioni da diporto e le navi, ovvero quelle unità con scafo di lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri o superiore a 24 metri. Per il trasferimento della loro proprietà sarà, quindi, necessario un atto scritto, le cui formalità potranno essere curate dal notaio. Forse non tutti sanno, però, che l’adempimento può essere effettuato anche presso gli uffici comunali, che sono tenuti a rilasciare l’autentica della sottoscrizione nella stessa data della richiesta, previo pagamento dei soli diritti di segreteria e senza ulteriori costi.

In entrambi i casi, poi, gli atti relativi al trasferimento della proprietà dovranno essere trascritti nei registri pubblici, al costo di 23,42 euro a titolo di diritto amministrativo, mentre l’iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi è soggetta al pagamento della somma di 35,13 euro. Gli importi sono stati di recente aggiornati con Decreto Ministeriale del 10 luglio 2017 in Gazzetta Ufficiale del 16 agosto scorso.

Fisco: le imposte applicabili

Alla compravendita viene applicata l’IVA con l’aliquota del 22% se sussistono due presupposti:

presupposto territoriale, per il quale la cessione del bene, in via generale, è rilevante ai fini IVA se compiuta nel territorio dello Stato italiano (che comprende tutta l’estensione della Repubblica Italiana, esclusi i Comuni di Livigno e Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano). Per quanto riguarda, invece, le cessioni di beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, l’imposta si applica se detti beni siano esistenti nel territorio dello Stato, ovvero se siano spediti da altro Stato membro per essere “installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto” (art. 7 bis, comma 1 del D.P.R. 633/1972).

presupposto soggettivo, secondo il quale il venditore deve agire nell’esercizio dell’impresa e svolgere, cioè, attività di carattere commerciale come professione abituale, seppur non esclusiva.

Proviamo a schematizzare il regime IVA applicabile in caso di compravendita tra un acquirente italiano ed un venditore straniero, comunitario o extra-comunitario:

  • se il cedente è un operatore extra UE → pagamento IVA sempre in Italia con bolletta doganale;
  • se il cedente è un operatore UE e l’acquirente è un operatore italiano → pagamento IVA in Italia con integrazione e doppia annotazione della fattura (salvo non imponibilità);
  • se il cedente è un operatore UE e l’acquirente è un privato italiano → pagamento IVA nello Stato del cedente per unità entro 7,5 m o usata / pagamento IVA in Italia con F24 per unità oltre 7,5 m nuovo;
  • se il cedente è un privato UE e l’acquirente un operatore italiano → non c’è pagamento IVA per unità entro 7,5 m o usata / pagamento IVA in Italia con integrazione e doppia annotazione della fattura per unità oltre 7,5 m nuovo;
  • se il cedente è un privato UE e l’acquirente un privato italiano → non c’è pagamento IVA per unità entro 7,5 m o usata / pagamento IVA in Italia con F24 per unità oltre 7,5 m nuovo.

Qualora, al contrario, un venditore sia un privato o un ente non commerciale, alle operazioni da lui effettuate non si applicherà l’IVA, ma l’imposta di registro con importo variabile in base alla lunghezza dell’unità, secondo lo schema che segue:

  • Natanti → Euro 71,00 per unità fino a 6 m di lunghezza fuori tutto, Euro 142,00 per unità oltre 6 m di lunghezza fuori tutto;
  • Imbarcazioni → Euro 404,00 fino a 8 m, Euro 607,00 fino a 12 m, Euro 809,00 fino a 18 m, Euro 1.011,00 oltre 18 m di lunghezza fuori tutto;
  • Navi → sempre Euro 5.055,00.

 

Speriamo quindi che queste informazioni possano essere utili a fugare i primi dubbi e valutare con tranquillità l’acquisto di un’unità da diporto. Altre questioni burocratiche e fiscali saranno approfondite nelle prossime occasioni, per permettere ai lettori di Liguria Nautica di godersi il mare con qualche pensiero in meno.

Maria Elena Iafolla

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3 commenti

  1. Giorgio Coppola dice:
    14 October 2019 alle 19:48

    Buongiorno,
    ho letto con molto interesse l’articolo in questione ed a tal riguardo avrei un quesito da sottoporvi, perchè non riesco a trovare da nessuna parte un esempio specifico che potesse andare bene nel mio caso.
    Sonoun cittadino italiano, ma per motivi di lavoro ho residenza all’estero, sto valutando l’acquisto di un imbarcazione usata da un privato in Italia, l’iva è assolta dal momento che è stata importata in italia e immatricolata con bandiera italiana.
    Fin quì nulla di strano, basterebbe pagare l’imposta di registro comunicare il tutto in capitaneria, ed il gioco è fatto… se non fosse che nel mio caso specifico vorrei cancellare dal Rid la suddetta barca e procedere con la immatricolazione su uno stato estero.
    In tal caso l’imposta di registro è ugualmente dovuta, oppure esiste una via burocratica alternativa che come, ad esempio, per le auto da esportazione, mi eviti inutili esborsi all’erario?

    Vi ringrazio

  2. giorgio lombardini dice:
    30 September 2020 alle 15:36

    sono un privato italiano che vuole acquistare da un privato inglese una imbarcazione usata. In Italia basta pagare imposta di registro? Non è soggetta Iva essendo ancora Inghilterra nella Ue fino al 31/12/2020? grazie

  3. Picone Natale dice:
    31 August 2021 alle 18:09

    Buongiorno se compro un natante usato sotto i 6 metri da un cantiere devo pagare anche iva ?
    Nel contratto il prezzo pattuito non specifica più iva
    Grazie