07 aprile 2019

Contratto di ormeggio: facciamo chiarezza su disciplina e responsabilità

07 aprile 2019

Il contratto di ormeggio necessita di forma scritta? Quali sono le sue principali caratteristiche? E il concessionario è sempre responsabile per eventuali danni all’imbarcazione? Ecco cosa bisogna sapere

Contratto di ormeggio: facciamo chiarezza su disciplina e responsabilità

Il contratto di ormeggio necessita di forma scritta? Quali sono le sue principali caratteristiche? E il concessionario è sempre responsabile per eventuali danni all’imbarcazione? Ecco cosa bisogna sapere

3 minuti di lettura

Con il riavvicinarsi della stagione estiva, ma anche a seguito degli eventi disastrosi dello scorso autunno, tra i temi caldi della nautica rimane il contratto di ormeggio, con particolare riferimento alla responsabilità del concessionario. Vediamone insieme gli aspetti principali.

IL CONTRATTO DI ORMEGGIO

Con la stipulazione del contratto di ormeggio, il concessionario gestore del porto si obbliga, dietro pagamento di un corrispettivo, a fornire al proprietario o possessore del natante un apposito spazio acqueo protetto all’interno del porto o dell’approdo turistico. Nella prassi, evidentemente, l’obbligazione del concessionario di solito non si limita alla messa a disposizione delle strutture portuali ma prevede anche servizi e forniture ulteriori, come ad esempio acqua, energia elettrica, ristorazione o posteggio.

Si tratta di un cosiddetto contratto “atipico”o non nominato, perchè non disciplinato né dal codice della nautica, né da quello della navigazione e, men che meno, dal codice civile. A lungo si è dibattuto per individuare la disciplina concretamente applicabile.

Secondo l’orientamento dominante, se il contratto di ormeggio avrà ad oggetto la sola assegnazione di un delimitato spazio acqueo ed il conseguente uso delle strutture portuali, troverà applicazione la disciplina relativa alla locazione. Nel caso in cui, invece, sia previsto anche l’obbligo di custodia del natante e/o delle cose in esso contenute, il contratto andrà ricondotto nell’ambito applicativo del deposito.

LA RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

L’applicazione dell’una o dell’altra disciplina ha, da un punto di vista pratico, conseguenze notevoli che riguardano soprattutto il regime di responsabilità cui si troverà sottoposto il gestore/concessionario, i limiti di tale responsabilità e l’onere della prova. Riconducendo, infatti, il contratto di ormeggio nell’ambito della locazione, il concessionario si atteggerebbe a mero locatore di uno spazio acqueo, dovendosi così escludere la sua responsabilità per eventuali danni all’imbarcazione.

Nel caso, invece, in cui il contratto di ormeggio rientri nell’alveo del deposito, si applicherà la relativa disciplina dettata dal codice civile agli articoli 1766 e seguenti. Ciò significa che il concessionario potrà essere chiamato a rispondere della perdita dell’unità da diporto, dei danni materiali riportati durante l’ormeggio, della sottrazione della stessa, degli accessori e delle pertinenze.

Per liberarsi da tale responsabilità, il gestore dovrà dimostrare di aver adottato nella custodia tutte le precauzioni suggerite dall’ordinaria diligenza, una diligenza – come anche si dice – “media”. Egli dovrà, invece, riuscire a dare prova di aver utilizzato una diligenza superiore alla media nel caso in cui si sia reso conto – o avrebbe dovuto rendersi conto – di una tale necessità nel caso specifico.

LE CLAUSOLE CONTRATTUALI SULLA RESPONSABILITÀ

Data la sua atipicità, per il contratto di ormeggio non sono richieste forme specifiche, ma nella pratica esso viene solitamente concluso in forma scritta, attraverso moduli predisposti dal concessionario/gestore.

È importante, dunque, ricordare che la pattuizione che esclude la responsabilità dell’ormeggiatore per fatti commessi con dolo o colpa grave è sempre nulla, per applicazione alla fattispecie dell’art. 1229 del codice civile. La clausola di esonero della responsabilità per fatti determinati da colpa lieve, invece, qualora sia contenuta nelle condizioni generali di contratto o nei formulari, è valida solo se specificamente approvata per iscritto, con la cosiddetta “doppia firma”.

Maria Elena Iafolla

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3 commenti

  1. Paolo Maria Ciriani says:

    ….da una vita se ne parla e si pensava che sarebbe stata introdotta nel nuovo Codice del Diporto, ma nessuno sa spiegarsi perchè ciò non sia stato fatto. Ma a pensar male si fa presto e non ci si sbaglia: cui prodest? La mancanza di regole favorisce sicuramente il concessionario perchè mentre egli si costituisce in associazione “padronale” e viene assistito nella produzione delle norme contrattuali del suo mestiere, la platea degli utilizzatori è vasta, non omogenea (o meglio etereogenea) socialmente e perciò poco coesa e poco adusa ad associarsi in categoria per difendere i propri diritti: quando siamo con la nostra gioia, non abbiamo voglia di occuparci di questioni contrattuali perchè ne abbiamo piene le scatole dopo una settimana di rogne di lavoro: quando siamo lì, vogliamo rilassarci e diventiamo ancor più individualisti di quello che già siamo. Quindi …..chi è cagion del suo male, pianga se stesso!!!

  2. Roberto La Rosa says:

    Buongiorno, molto interessante L argomento trattato; nel caso il conduttore dell ormeggio ne è proprietario, pagando al gestore del porto spese condominiali per forniture di servizi e spese straordinarie per migliorie della struttura portuale, rifacimento pontili, diga ecc, nel caso di mareggiate per eventuali danni subiti chi li deve pagare ?
    Cordiali saluti Roberto La Rosa

  3. Maurizio Carli says:

    È se fosse una semplice Autorizzazione all’ormeggio Che responsabilità comporta per il conncessionario