04 gennaio 2019

Sentenza ligure boccia l’imposta sul rimessaggio e sul carennaggio delle associazioni sportive

04 gennaio 2019

Una sentenza ligure si conforma ad una circolare interna dell'Agenzia delle Entrate e apre interessanti prospettive per il rimessaggio e il carenaggio delle imbarcazioni delle società sportive dilettantistiche

Sentenza ligure boccia l’imposta sul rimessaggio e sul carennaggio delle associazioni sportive

Una sentenza ligure si conforma ad una circolare interna dell'Agenzia delle Entrate e apre interessanti prospettive per il rimessaggio e il carenaggio delle imbarcazioni delle società sportive dilettantistiche

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Una decisone della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria (sentenza n. 1334/2018), giudice di appello in ambito tributario, ha riacceso il dibattito circa la natura commerciale o meno di determinate attività offerte dalle associazioni sportive dilettantistiche (cosiddette ASD) e, di conseguenza, sull’applicazione o meno della relativa imposta sul reddito delle società e degli enti (IRES).

La sentenza, pur riguardando il diverso settore degli Aeroclub, presenta alcuni spunti di riflessione utili anche per il settore nautico. Ogni ASD, infatti, corre il rischio che il Fisco un giorno decida di “tassare” determinate attività fino a quel momento considerate esenti da imposte.

Facciamo un po’ di chiarezza. Di norma i proventi ricevuti da una ASD non vengono tassati, in quanto il legislatore ritiene che le attività di tali organismi vengano svolte senza fini di lucro. Non è raro, tuttavia, che un’associazione sportiva impegnata nel settore nautico (circoli, associazioni per la pesca sportiva, diving) offra ai propri iscritti servizi di vario genere, quali il rimessaggio e la manutenzione delle imbarcazioni.

Ciò accade, ad esempio, anche nel settore aeronautico e nell’equitazione. Tali servizi vengono ricompresi solitamente nella quota associativa, ma possono anche essere prestati dietro versamento di un importo ulteriore. Ebbene, non è così raro che i gestori delle associazioni ricevano avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate contenenti la richiesta di maggiori imposte di quelle versate.

Il Fisco si faceva forza di un orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea, la quale nel 2015 aveva condannato i Paesi Bassi per la prassi di non chiedere il versamento dell’IVA ai circoli nautici per i proventi derivanti da prestazioni di rimessaggio delle imbarcazioni.

Nel caso in esame, tuttavia, i giudici della Commissione regionale ligure, ribaltando il giudizio di primo grado che aveva visto vincitrice l’Agenzia delle Entrate, hanno accolto il ricorso tributario dell’Aeroclub, offrendo una lettura del tutto diversa della sentenza citata dal Fisco.

La decisone di condannare lo Stato olandese, infatti, poneva un accento sulla correlazione tra i servizi offerti dai circoli nautici, i fini perseguiti dall’associazione sportiva e la natura delle imbarcazioni oggetto di rimessaggio. La Corte europea censurava il fatto che i Paesi Bassi non chiedessero l’IVA per il rimessaggio di imbarcazioni che non potevano essere destinate ad alcuna attività sportiva, bensì rivolte ad un uso prettamente turistico.

Nulla impedisce, al contrario, ai circoli nautici di fornire la prestazione accessoria di rimessaggio e di manutenzione delle imbarcazioni sportive di proprietà degli associati (imbarcazioni a vela, motore ma anche gommoni destinati alla pesca o alle spedizioni per le immersioni), senza dover per questo versare l’IVA o l’IRES sui proventi conseguenti.

Come detto, la controversia oggetto della sentenza ligure riguardava aerei e non imbarcazioni. Tuttavia, il concetto è senz’altro applicabile per analogia e, come si è visto, la sentenza della Corte europea faceva specifico riferimento al rimessaggio di imbarcazioni.

Per altro, la sentenza ligure segue di pochi mesi l’emissione di una circolare della stessa Agenzia delle Entrate (la n. 18/E del 1° agosto 2018) che aveva chiarito nello stesso senso il discrimine vigente tra attività commerciale e non commerciale delle ASD, con specifico riferimento proprio alle prestazioni accessorie di custodia, esenti dall’imposta purché conformi agli scopi contenuti nello statuto dell’associazione.

Non solo, l’Agenzia ha aggiunto che si devono considerare esenti dall’imposta anche prestazioni di identico genere offerte a soggetti appartenenti ad altre associazioni operanti nelle medesime discipline sportive. Gli associati dei circoli nautici, pertanto, potrebbero fruire del servizio di rimessaggio offerto da associazioni diverse da quella di appartenenza.

 

 

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