Cambia la disciplina per le forniture di bordo
Diventa obbligatoria la dichiarazione di esportazione per provare la fornitura a bordo
Diventa obbligatoria la dichiarazione di esportazione per provare la fornitura a bordo
La recente riforma doganale ha abrogato la previgente disciplina nazionale sull’approvvigionamento delle navi, che è ora unicamente normata dal Codice doganale dell’Unione europea (CDU).
Per “provviste di bordo” si intendono le merci indispensabili per il funzionamento e la manutenzione del mezzo, il consumo dell’equipaggio e dei passeggeri, nonché l’alimentazione degli organi di propulsione. Le “dotazioni di bordo“, invece, riguardano macchinari, attrezzi, arredi e altri oggetti destinati all’ornamento o al funzionamento del mezzo di trasporto.
La novità normativa porta con sé un paradosso (squisitamente normativo). Sebbene, infatti, il Codice doganale dell’Unione europea non reputi la fornitura di bordo assimilabile al regime doganale dell’esportazione (riconoscendo pertanto che i beni destinati al consumo o all’utilizzo a bordo non sono sempre destinati a uscire effettivamente dal territorio doganale Ue), ai sensi del medesimo codice, la prova dell’approvvigionamento ai fini dell’esenzione IVA e accise è ora necessariamente subordinata alla presentazione in dogana di una dichiarazione di esportazione.
Come confermato da una recente circolare dell’Agenzia delle Dogane, infatti, pur non configurandosi una fattispecie di esportazione in senso stretto (essendo le provviste destinate ad essere consumate o utilizzate a bordo), la dichiarazione di esportazione è tuttavia necessaria.
Tale adempimento è ovviamente legato al ricorrere della prova dell’approvvigionamento stesso e al fatto che si tratti di una fornitura di beni che possa beneficiare effettivamente di una esenzione dal pagamento dell’IVA o delle accise. Non rileva, invece, la destinazione della nave, che può essere diretta in un Paese terzo o in uno Stato membro dell’Unione.
Stefano Comisi – Studio Legale Armella & Associati