Iva in alto mare: niente agevolazione se la locazione non è commerciale
Sono necessarie due condizioni per poter concedere la non imponibilità Iva: che l’imbarcazione sia adibita alla navigazione in alto mare e che il contratto sia riconducibile allo svolgimento di un’attività commerciale
Sono necessarie due condizioni per poter concedere la non imponibilità Iva: che l’imbarcazione sia adibita alla navigazione in alto mare e che il contratto sia riconducibile allo svolgimento di un’attività commerciale
Di recente è stato sottoposto un quesito all’Agenzia delle Entrate che riguardava un’imbarcazione impegnata in attività di ricerca scientifica ceduta in comodato d’uso gratuito da un istituto a un armatore, che si era impegnato a dotarla di quanto necessario alla navigazione e a noleggiarla in via esclusiva all’istituto stesso per un numero di annualità prestabilite.
L’accordo tra le parti integrava la fattispecie del cosiddetto “contratto di gestione armatoriale” e la domanda posta all’Agenzia delle Entrate era se tale contratto potesse essere ricompreso tra le operazioni che fruiscono della non imponibilità Iva. L’Agenzia, nella risposta a interpello 31 gennaio 2023, n. 175, ha posto due condizioni per poter concedere tale agevolazione, ossia che l’imbarcazione fosse adibita alla navigazione in alto mare e che il contratto fosse riconducibile allo svolgimento di un’attività commerciale.
Con riferimento al primo requisito, è necessaria un’apposita dichiarazione che attesti la sussistenza di tale preliminare condizione. Secondo la legge di bilancio 2021, un’imbarcazione si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%. Si ricorda che per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali (12 miglia dalla costa).
Con riferimento al carattere commerciale dell’attività svolta, l’Agenzia delle Entrate ha invece richiamato il contenuto della circolare n. 43/2011. Quest’ultima precisava che la non imponibilità Iva poteva essere applicata, relativamente ai canoni pagati per noleggio e locazione, solo se l’imbarcazione fosse stata utilizzata direttamente nell’esercizio di attività commerciale. Anche la Corte di Giustizia UE ha precisato che, se una nave viene data in locazione a soggetti che la utilizzano al di fuori di qualsiasi attività economica, non sono soddisfatte le condizioni per l’esonero dall’Iva.
Nel caso in commento il contratto di gestione armatoriale aveva per oggetto l’affidamento di un’imbarcazione da ricerca scientifica e l’armatore espressamente non poteva utilizzare la nave per un altro uso di natura commerciale. Non sussisteva, pertanto, il secondo requisito.
Stefano Comisi
Studio Legale Armella & Associati
Argomenti: Daily Nautica