Iva e leasing nautico: dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla nozione di “utilizzo“
Se l’imbarcazione staziona per scelta del locatario nel luogo di ricovero abituale in Italia, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, si configura l'utilizzo e pertanto l’Iva è dovuta
Se l’imbarcazione staziona per scelta del locatario nel luogo di ricovero abituale in Italia, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, si configura l'utilizzo e pertanto l’Iva è dovuta
Non si configura utilizzo dell’imbarcazione solamente nel caso in cui l’unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta funzione. Questo è il principio stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 430/2023. Il provvedimento ha scosso i cantieri nautici ed è stato oggetto di un’approfondita e movimentata discussione durante il convegno “Nautica, Fisco e Dogane”, organizzato da Confindustria nell’ambito del recente Salone Nautico di Genova.
Innanzitutto una premessa di metodo sull’istituto in commento: l’interpello è uno strumento a disposizione di ciascun contribuente, che può rivolgersi all’amministrazione fiscale per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all’applicazione delle norme tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione.
Nel caso in esame il contribuente chiedeva chiarimenti riguardo al computo delle settimane di utilizzo di imbarcazioni oggetto di leasing nautico ai fini del calcolo dell’Iva dovuta per lo stesso.
Secondo la prassi precedente dell’Agenzia delle Entrate (Prot.n. 341339/2020), non deve scontare l’Iva il canone di locazione finanziaria relativo al periodo di tempo necessario agli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici, finalizzato, dunque, alla manutenzione dell’imbarcazione. In tal modo lo spostamento per “motivi tecnici” è equiparato all’utilizzo delle imbarcazioni in acque extra-UE (per definizione, esente Iva).
Secondo la soluzione prospettata dal contribuente interpellante, invece, per evitare discriminazioni dovrebbe essere escluso dalla nozione di utilizzo l’intero periodo di tempo in cui l’imbarcazione non effettui alcuna navigazione ma stazioni ormeggiata in porti cantieri (a prescindere dalla necessità di lavori di manutenzione).
Tale interpretazione non è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate. Come chiarito nella risposta all’interpello in esame, infatti, se l’imbarcazione staziona per scelta del locatario nel luogo di ricovero abituale in Italia o in un altro Paese dell’Unione europea, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, si configura utilizzo e pertanto l’Iva è dovuta.
Una decisione che, a detta di molti addetti ai lavori, potrebbe causare il rischio di fuga degli utilizzatori in acque extra-UE. Rischio, a dire il vero, già menzionato dalla stessa Agenzia delle Entrate nelle premesse del suddetto provvedimento del 2020.
Avv. Stefano Comisi – Studio Armella & Associati