Leasing, dalle Entrate chiarimenti sulle dichiarazioni a consuntivo e sull’effettivo utilizzo in alto mare

In caso di leasing di un’imbarcazione idonea alla navigazione in alto mare è obbligatorio presentare una dichiarazione a consuntivo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettivo utilizzo

27 August 2022 | di Stefano Comisi
Cannes Yachting Festival 2022
Una vista di Vieux Port, durante il Cannes Yachting Festival

In caso di leasing di un’imbarcazione idonea alla navigazione in alto mare, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 394/2022, ha confermato l’obbligo di presentare una dichiarazione a consuntivo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettivo utilizzo (inteso come anno in cui ha inizio la navigazione).

Tale dichiarazione deve indicare la precisa percentuale di navigazione in acque extra UE ed è essenziale per poter procedere al computo della quota di canone non assoggettabile a Iva.

L’Agenzia ha risposto ad un quesito proposto da una società che, dopo aver stipulato un contratto di leasing per un’imbarcazione ancora in costruzione, si è accorta che l’applicazione dell’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis del d.p.r. 633/1972 (legge nazionale Iva) comporterebbe l’obbligo di presentare una dichiarazione consuntiva entro il 31 gennaio 2023, data alla quale, però, l’imbarcazione sarà ancora in cantiere.

La società ha pertanto prospettato una diversa soluzione all’Agenzia, proponendo di presentare la dichiarazione a consuntivo non entro il 31 gennaio 2023 ma entro e non oltre il 31 gennaio 2024. Il sistema suggerito dal contribuente è stato dunque condiviso dall’Agenzia delle Entrate, che, nell’interpello, ha anche richiamato l’indirizzo interpretativo adottato in due precedenti risposte ad interpelli, la n. 39/E del 28 maggio 2021 e la n. 54/E del 6 agosto 2021.

Nella prima, relativa ad un’imbarcazione adibita alla navigazione in alto mare, l’Agenzia aveva rinviato la verifica a consuntivo al termine dell’anno successivo a quello di effettivo utilizzo dell’imbarcazione, da intendersi come anno di messa in servizio per la navigazione. Nella seconda l’Amministrazione aveva confermato tale orientamento, stabilendo che, nel caso di navi in costruzione, la condizione dell’effettivo utilizzo della nave per la navigazione in alto mare deve essere accertata alla fine dell’anno solare di primo utilizzo dell’imbarcazione.

 

Armella & Associati

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