Il noleggio occasionale delle unità da diporto
Nell’art. 49-bis del Codice della Nautica da Diporto il legislatore ha specificato espressamente che il noleggio occasionale non costituisce uso commerciale dell’unità
Nell’art. 49-bis del Codice della Nautica da Diporto il legislatore ha specificato espressamente che il noleggio occasionale non costituisce uso commerciale dell’unità
Il Codice della Nautica da Diporto (di seguito: “Cod. Dip.”) disciplina nel suo Titolo III (“Disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle unità da diporto”) la locazione (agli artt. 42 e ss.) e il noleggio (agli artt. 47 e ss.) delle unità da diporto.
La locazione è il contratto mediante il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra parte (conduttore), per un determinato periodo di tempo e in cambio di un corrispettivo, l’unità da diporto. Il noleggio, invece, è il contratto con cui una parte (noleggiante) si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte (noleggiatore), per un determinato periodo di tempo e in cambio del corrispettivo pattuito (c.d. nolo), l’unità da diporto munita di equipaggio.
La principale differenza tra le due fattispecie consiste nel fatto che in caso di locazione l’esercizio della navigazione, nonché i rischi e le responsabilità connessi, passano in capo al conduttore, mentre nel noleggio l’unità resta nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze rimane anche l’equipaggio.
Il Cod. Dip. prevede una serie di precisi adempimenti affinché un’unità da diporto possa essere impiegata commercialmente (art. 2 Cod. Dip.). In particolare, l’attività esercitata deve essere annotata nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e riportata nella licenza di navigazione, con indicazione dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società esercenti l’attività commerciale, e degli estremi di iscrizione nel registro delle imprese.
Il Cod. Dip. sancisce un generale divieto di uso promiscuo, ovvero commerciale e “privato”, delle unità (il c.d. principio di esclusività è stabilito dall’art. 2, c. 4 del Cod. Dip.). Tuttavia, nel 2012, in un periodo di crisi del settore della nautica da diporto, il legislatore è intervenuto per temperare il divieto di cui sopra, introducendo la fattispecie del “noleggio occasionale di unità da diporto“, regolato nel nuovo art. 49-bis del Cod. Dip.
Si tratta della possibilità per “il proprietario, persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria”, di impiegare occasionalmente navi e imbarcazioni “iscritte nei registri nazionali” in attività di noleggio.
Nel testo dell’art. 49-bis Cod. Dip il legislatore ha specificato espressamente che il noleggio occasionale non costituisce “uso commerciale” dell’unità (art. 49bis c. 1) e, di conseguenza, per esercitare tale attività non è necessario il rispetto delle formalità previste nell’art. 2 del Cod. Dip. (iscrizione nel registro delle imprese del soggetto esercente l’attività e annotazione sulla licenza di navigazione). I proventi dell’attività possono essere assoggettati, a richiesta del percipiente, all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali prevista dall’art. 49-bis c. 5 Cod. Dip.
La legge (art. 49bis c. 5 Cod. Dip.) considera “occasionale” l’attività di noleggio esercitata per non più di 42 giorni annui, periodo non certamente irrisorio. Nel noleggio occasionale di imbarcazioni da diporto viene meno l’obbligo del titolo professionale in capo al conducente (skipper) dell’unità. L’art. 49-bis c. 2 consente, infatti, che l’imbarcazione sia condotta dal proprietario, dall’utilizzatore in leasing o altro personale con il solo requisito del possesso della patente nautica da almeno tre anni. Permane, invece, per il conduttore di navi da diporto il requisito del possesso di titolo professionale del diporto.
Per poter effettuare noleggio occasionale è necessaria la specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, che può essere fatta in via telematica. Qualora si intenda impiegare apposito personale (es. equipaggio) per la conduzione dell’unità, ciò dovrà essere comunicato anche all’Inail e all’Inps. Le copie delle comunicazioni con le relative ricevute di trasmissione e dei contratti di noleggio (da redigere in forma scritta) devono essere tenute a bordo nel periodo di esecuzione.
L’esercizio abusivo del noleggio occasionale è sanzionato dall’art 55 Cod. Dip. Lo scopo dichiarato del noleggio occasionale è quello di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, consentendo di trarre una, se pur limitata, utilità economica anche da unità destinate a “diporto puro”. Se ciò è evidente, lo è altrettanto il fatto che l’attività vada sempre svolta nel rigoroso rispetto delle previsioni normative, anche per evitare le sanzioni previste dalla normativa in caso di abuso dell’istituto.
Avv. Saverio Mignone
Buongiorno
Per effettuare noleggio occasionale con la mia imbarcazione di 7,5 mt devo obbligatoriamente registrarla nelle matricole della capitaneria di porto ?
Grazie
buongiorno in merito alla normativa del noleggio occasionale per imbarcazioni da diporto e il noleggio puro inteso come attività commerciale vorrei riuscire a capire cosa è cambiato con il decreto del 13 dicembre 2023nr 227 pubblicato in gazzetta ufficiale nr 29in data 05/02/2024
Buonasera, sono in possesso di un natante con un motore entrobordo da 40 cv. Lo vorrei immatricolare per poter fare del noleggio occasionale durante il periodo estivo e ho la patente nautica da un anno. Il requisito della patente nautica da almeno tre anni, vale anche nel mio caso, anche se per l’utilizzo della mia barca non è necessaria. Grazie
buonasera non ho nessun commento in merito ,desideravo una chiarezza sulla disciplina divig ,appoggio sub si sono moltiplicate le imbarcazioni che portano 50 ,100 passeggeri e non vi sono richiesti requisiti come ufficiale del diporto e nessun obbligo di imbarcare 12 persone come le navi del diporto e imbarcazione non trovo spiegazione