La nuova figura dello skipper professionista
Grazie all’introduzione del nuovo titolo di "ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe" è ora possibile diventare skipper professionisti con un percorso formativo abilitante più snello
Grazie all’introduzione del nuovo titolo di "ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe" è ora possibile diventare skipper professionisti con un percorso formativo abilitante più snello
Il decreto 13 dicembre 2023, n. 227 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che entrerà in vigore il prossimo 5 maggio, ha apportato modifiche al regolamento recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto (di seguito: il Regolamento), introducendo la figura dell’”ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe“, comunemente conosciuto come “skipper“.
Prima di tale riforma, per imbarcare in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo su navi da diporto anche adibite al noleggio o in qualità di comandante su tutte le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, occorreva acquisire il titolo di “ufficiale di navigazione del diporto” previsto dall’articolo 2, lett. a), numero 1), del Regolamento. In pratica, ciò si traduceva nell’obbligo di essere iscritti nelle matricole della gente di mare di prima categoria e di essere muniti di libretto di navigazione.
Occorreva, inoltre, soddisfare i rigorosi requisiti di abilitazione previsti dall’articolo 5 del Regolamento. In particolare, si richiedeva un periodo di addestramento a bordo della durata di 36 mesi, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto. Il periodo di addestramento a bordo poteva essere ridotto a 12 mesi se preceduto dal conseguimento del diploma di istituto tecnico nautico in specifici indirizzi.
Bisognava quindi superare, tra gli altri, i corsi MAMS (marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio), GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) e radar e un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).
Come è evidente, si trattava di un iter formativo particolarmente lungo e complesso, che favoriva la conclusione, da parte degli operatori commerciali, di contratti di locazione (senza skipper) rispetto a quelli di noleggio (per la differenza tra locazione e noleggio si veda “Requisiti formali per l’utilizzo di imbarcazioni e navi da diporto a fini commerciali“). Grazie all’introduzione del nuovo titolo di “ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe” è ora possibile diventare skipper professionisti con un percorso formativo abilitante più snello.
Il nuovo articolo 4-bis del Regolamento richiede agli aspiranti skipper, oltre ai requisiti della maggiore età e del conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) e di aver effettuato i corsi antincendio, di primo soccorso sanitario “First Aid”, di sopravvivenza e salvataggio e di sicurezza personale e responsabilità sociale (PSSR). Occorre poi possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B e i requisiti morali previsti dall’articolo 37 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Ovviamente bisognerà infine superare un esame teorico e pratico.
L’elemento di novità e semplificazione consiste principalmente nell’assenza di un periodo di addestramento o di imbarco e nella superfluità dell’iscrizione nelle matricole della gente di mare. Il titolo di “ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe”, infatti, consentirà di condurre, in qualità di comandante, unità battenti bandiera italiana di stazza non superiore a 200 GT (gross tonnage) in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne. Gli skipper professionisti potranno essere assunti dalle società di charter oppure lavorare in proprio con partita IVA, ad esempio per armatori privati o per eseguire trasferimenti. La riforma del Regolamento si inserisce, come la legge c.d. “Made in Italy“, nel trend di valorizzazione e promozione del turismo nautico in Italia.
Avv. Giulia Maura (studio legale BW & CO)
Chi è in possesso di tutti i requisiti ..dove deve andare a fare l’esame teoria e pratica ?? In capitaneria