Regime di ammissione temporanea per le unità da diporto: cosa cambia con la riforma?
La recente riforma doganale introduce significative novità sul piano delle sanzioni
La recente riforma doganale introduce significative novità sul piano delle sanzioni
La recente riforma doganale (d.lgs. 141/2024), pur mantenendo invariato il regime di ammissione temporanea per le unità da diporto, introduce significative novità sul piano delle sanzioni. In particolare, si estende il regime sanzionatorio del contrabbando alle violazioni nei regimi di esportazione temporanea e “uso particolare”, consentendo l’ingresso temporaneo nel territorio doganale UE di imbarcazioni di proprietà di soggetti non unionali.
L’ingesso può avvenire con esenzione totale o parziale da dazi e Iva, a condizione che le unità siano riesportate o sottoposte a un altro regime doganale entro un periodo prestabilito. Le agevolazioni sono applicabili solo se le imbarcazioni sono di proprietà o utilizzate da residenti extra-Ue. Tuttavia, i residenti Ue possono utilizzarle, con un’autorizzazione scritta del proprietario extra-Ue, per un massimo di 18 mesi dall’ingresso nel territorio doganale unionale, durante il quale sono ammesse solo le modifiche necessarie per garantirne il corretto funzionamento.
Il regime si considera “appurato” quando l’imbarcazione viene riesportata o vincolata ad un diverso regime doganale. Entro il termine di 18 mesi l’unità da diporto deve essere trasferita fuori dal territorio doganale Ue o vincolata a un altro regime doganale. In caso contrario, potrebbe configurarsi una fattispecie di contrabbando, con una sanzione variabile dal 100 al 200% dei diritti doganali dovuti.
Per evitare contestazioni, sanzioni o potenziali conseguenze penali, è essenziale che le autorità competenti possano identificare l’imbarcazione in modo chiaro sia all’ingresso sia durante tutto il periodo di ammissione temporanea, fornendo prova della durata effettiva della permanenza nel territorio unionale.
Stefano Comisi – Studio Armella & Associati