09 maggio 2023

Le regole Iva per i pacchetti turistici che includono charter

09 maggio 2023

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imponibilità IVA sui servizi è regolata da due distinti criteri di territorialità, a seconda della natura del committente

Le regole Iva per i pacchetti turistici che includono charter

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imponibilità IVA sui servizi è regolata da due distinti criteri di territorialità, a seconda della natura del committente

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La vendita di pacchetti turistici che comprendono l’utilizzo di imbarcazioni in acque territoriali italiane è assoggettata a un regime Iva differenziato a seconda della nazionalità dell’acquirente. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 19 gennaio 2023, n. 96, che ha disposto alcune precisazioni in merito alla corretta applicazione del regime Iva per queste particolari iniziative commerciali.

Innanzitutto una premessa di metodo sull’istituto giuridico in commento: l’interpello è uno strumento a disposizione di ciascun contribuente, il quale può rivolgersi all’amministrazione fiscale per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali, relativamente all’applicazione delle norme tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione.

Il caso di specie riguardava un tour operator svizzero che offre all’interno di un pacchetto di servizi a scopo turistico l’uso di alcune imbarcazioni appartenenti a società armatrici, con le quali ha stipulato appositi contratti di locazione a lungo termine. I potenziali clienti, provenienti da tutto il mondo (italiani compresi), sono contattati online.

L’attività di mediazione veniva svolta solo in Svizzera e il tour operator si era rivolto all’Agenzia delle Entrate chiedendo quale fosse il corretto regime Iva da applicare in Italia ai contratti turistici venduti a clienti italiani e, contestualmente, anche ai contratti di locazione delle imbarcazioni stipulati con gli armatori.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imponibilità Iva sui servizi è regolata da due distinti criteri di territorialità, a seconda della natura del committente:

  • se il committente del servizio è un soggetto passivo Iva (una società o un professionista) italiano, il contratto di locazione è assoggettato a Iva in Italia;
  • se il committente è un privato consumatore, il contratto di locazione si considera effettuato in Italia solo se il servizio è reso sul territorio nazionale.

Tale regola individua il luogo della prestazione consistente nella vendita dei pacchetti turistici nel luogo di stabilimento del tour operator (Svizzera).

Nella vicenda in esame, dunque, i pacchetti venduti ai clienti italiani non erano territorialmente rilevanti in Italia ai fini Iva. Per lo stesso motivo, i contratti di locazione stipulati tra gli armatori e il tour operator devono essere fatturati in esenzione Iva, in quanto resi a un soggetto passivo Iva non stabilito in Italia.

 

Avv. Stefano Comisi

Studio Armella & Associati

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