A Imperia sequestrato superyacht per contrabbando doganale: il commento dell’esperto
La denuncia per contrabbando doganale ha consentito di accertare un'evasione dei diritti doganali di confine (Iva all'importazione) di oltre 300 mila euro
La denuncia per contrabbando doganale ha consentito di accertare un'evasione dei diritti doganali di confine (Iva all'importazione) di oltre 300 mila euro
A Imperia la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato per contrabbando doganale uno yacht di oltre 34 metri che avrebbe stazionato ininterrottamente per oltre 18 mesi nelle acque territoriali dell’Unione Europea, senza rispettare quindi le condizioni per usufruire del beneficio dell’esenzione dai diritti doganali di confine per i mezzi di trasporto marittimo battenti bandiera extra-UE in regime doganale di “ammissione temporanea“.
La denuncia per contrabbando doganale ha consentito di accertare un’evasione dei diritti doganali di confine (Iva all’importazione) di oltre 300 mila euro. Il superyacht ha un valore stimabile in circa 1,5 milioni di euro.
L’operazione rientra nell’ambito delle attività antifrode finalizzate al contrasto dell’importazione illecita di beni provenienti da Paesi extra-UE e si inserisce all’interno di una capillare attività di presidio del territorio della provincia di Imperia. Il procedimento penale è attualmente in fase di indagini preliminari e, per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.
Abbiamo chiesto un commento sulla vicenda a Stefano Comisi, avvocato del noto Studio Armella & Associati, esperto in materia tributaria e doganale e da anni anche collaboratore della nostra redazione.
Innanzitutto, cosa intendiamo per “ammissione temporanea” da un punto di vista doganale?
È un regime previsto dal codice doganale dell’Unione Europea che consente la temporanea importazione in territorio Ue di merci destinate a un “uso particolare”, come le imbarcazioni destinate a essere poi riesportate. Occorre precisare che possiamo parlare di importazione solo in caso di introduzione in Ue di merci provenienti da Paesi terzi, ossia “extra-UE”. Allo stesso modo è esportazione solo la cessione di beni dall’Ue verso Paesi extra-Ue.
Diversamente, all’interno dell’Unione Europea, non essendo previste barriere di confine, si parla solo di movimentazione di merci intra-unionale. L’ammissione temporanea facilita l’introduzione e la circolazione nell’Unione di beni provenienti da Paesi terzi ed è normalmente utilizzata per mezzi di trasporto, contenitori e imballaggi, beni destinati alla presentazione in mostre ed esposizioni fieristiche ed effetti personali dei viaggiatori.
Ma qual è il vantaggio per chi usufruisce di tale regime doganale?
È un vantaggio economico. L’ammissione temporanea di un’imbarcazione, infatti, può essere concessa in esonero totale o parziale dei dazi doganali all’importazione. Tuttavia, l’ammissione è normalmente fruibile previo versamento di una garanzia fideiussoria.
Chi è autorizzato a godere del regime e per quanto tempo?
L’autorizzazione è rilasciata dalla dogana, a condizione che il richiedente sia stabilito fuori dal territorio doganale UE e che il bene ammesso sia identificabile attraverso marchi, matricole o, al limite, fotografie. La merce in regime di ammissione temporanea può rimanere nell’Unione Europea per un periodo massimo di 24 mesi ma sono previsti termini più brevi per particolari tipi di merce.
Perché nel comunicato dell’Agenzia delle Dogane la violazione dell’armatore dello yacht sembrerebbe corrispondere alla permanenza per oltre 18 mesi in acque territoriali UE?
Premetto che non conosco i fatti e che dal comunicato dell’Agenzia delle Dogane non è possibile evincere molti dettagli. Il termine di 18 mesi, però, è comprensibile. Facciamo una debita premessa: ai sensi della circolare 20/2022 delle Dogane, attualmente le imbarcazioni battenti bandiera extra-UE possono fruire di una particolare agevolazione. Infatti, se si trovano in regime di ammissione temporanea per operazioni di manutenzione e rinnovazione dello scafo, ovvero di refitting, non devono versare nessuna garanzia fideiussoria.
L’Agenzia, però, ha anche chiarito che l’ammissione temporanea per tali operazioni è concedibile solo per 18 mesi, termine specifico per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato. Non sappiamo se lo yacht in questione fosse in acque territoriali UE per fare refitting. In ogni caso, la dogana ha rilevato il mancato rispetto del termine.
Cosa rischia l’armatore in questi casi?
Il rilievo del superamento dei 18 mesi fa sì che un’imbarcazione non possa fruire del regime di ammissione temporanea in esenzione di dazi e Iva all’importazione, che sono dunque accertati dall’Agenzia delle Dogane con aggravio di sanzioni. Se l’ammontare dei diritti di confine asseritamente evasi supera la soglia dei 10 mila euro, può scattare anche la contestazione di contrabbando in sede penale e il pubblico ministero incaricato di verificare i fatti di causa può disporre il sequestro dell’imbarcazione.
Argomenti: economia-&-finanza