23 marzo 2024

Stop alle tasse per i marittimi che lavorano per bandiere straniere

23 marzo 2024

Il lavoro marittimo comprende non solo l’attività in mare ma anche i preparativi della navigazione svolti a terra

Stop alle tasse per i marittimi che lavorano per bandiere straniere

Il lavoro marittimo comprende non solo l’attività in mare ma anche i preparativi della navigazione svolti a terra

2 minuti di lettura
Articolo riservato agli iscritti a DN Plus

Articolo riservato agli utenti registrati

Sali a bordo della community DN Plus.

Per te, un'area riservata con: approfondimenti esclusivi, i tuoi articoli preferiti, contenuti personalizzati e altri vantaggi speciali

Accedi Registrati

Il lavoratore marittimo che presta la propria attività su una nave battente bandiera straniera ha diritto all’esenzione fiscale in Italia. Questo il fondamentale principio ribadito dalla Corte di Giustizia Tributaria di Appello per la Toscana con la sentenza 277/2024, che ha accolto l’appello di un comandante che aveva subito un accertamento ai fini Irpef da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La sentenza ha ribaltato la decisione dei giudici tributari di primo grado dopo un dettagliato esame dei documenti prodotti dal comandante per l'anno d’imposta 2016. Da tale documentazione, infatti, era possibile evincere, in modo inequivocabile, che il contribuente aveva trascorso più di 183 giorni lavorativi (nell'arco di dodici mesi) in territorio o in acque non nazionali.

Secondo il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera non devono dichiarare ai fini Irpef in Italia il reddito derivante dall'attività professionale prestata su tali imbarcazioni per un periodo superiore a metà dell’anno dell’imposta. È importante precisare, tuttavia, che il marittimo, se residente fiscale in Italia e in possesso di investimenti patrimoniali o finanziari all’estero, è comunque tenuto a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi, corrispondente agli obblighi di monitoraggio fiscale delle consistenze detenute all’estero.

Anche l’Agenzia delle Entrate l’anno scorso si è espressa proprio su questo tema, estendendo l’esenzione contenuta nel Tuir, prevista originariamente per i soli marittimi italiani, anche ai cittadini non italiani ma fiscalmente residenti in Italia, impiegati su imbarcazioni battenti bandiera estera (risposta a interpello 112/2023). Nel caso di specie, la Corte toscana, accogliendo le eccezioni del comandante, ha ritenuto di precisare che il lavoro marittimo non comprende solo l’attività di navigazione ma include anche altre attività in mare e a terra preparative e necessarie per la navigazione.

 

Studio Armella & Associati