30 dicembre 2017

Noleggio di unità da diporto: come districarsi con l’Iva

30 dicembre 2017

State già pensando alle prossime vacanze estive o vi accingete a fuggire dal freddo per cominciare bene l’anno nuovo? Potrebbe tornarvi utile qualche informazione sul contratto di noleggio di unità da diporto e sul suo trattamento ai fini IVA.

Noleggio di unità da diporto: come districarsi con l’Iva

State già pensando alle prossime vacanze estive o vi accingete a fuggire dal freddo per cominciare bene l’anno nuovo? Potrebbe tornarvi utile qualche informazione sul contratto di noleggio di unità da diporto e sul suo trattamento ai fini IVA.

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Che siate noleggiatori più o meno abituali oppure operatori del settore, gli elementi di transnazionalità tanto frequenti nel noleggio di un’unità da diporto potrebbero crearvi un po’ di confusione ai fini del regime Iva. Cercheremo, dunque, di capire cosa debba intendersi giuridicamente per noleggio ed in quali casi a questi rapporti dovrà applicarsi l’imposta sul valore aggiunto, che è prevista con aliquota del 22%.

E’ opportuno, innanzitutto, distinguere il noleggio dalla locazione: due termini spesso utilizzati come sinonimi ma che indicano invece concetti assai diversi. La locazione, infatti, è il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento di un’unità da diporto per un periodo di tempo determinato ad un’altra parte ed è questa, dunque, che esercita la navigazione e ne assume le responsabilità ed i rischi.

Con il noleggio, invece, una delle parti (che si definisce “noleggiante”) si obbliga, verso corrispettivo, a mettere a disposizione dell’altra parte (il “noleggiatore”), con scopo ricreativo e per un determinato periodo di tempo, un’unità da diporto, in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, con una differenza fondamentale rispetto alla locazione: l’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.

IL CONTRATTO DI NOLEGGIO

Il contratto di noleggio (così come quello di sub-noleggio) delle unità da diporto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e tenuto a bordo in originale o in copia conforme. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione del noleggiatore l’unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e munita dei documenti prescritti.

Deve altresì garantire che sia coperta dall’assicurazione per la responsabilità civile, estesa a favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del noleggio. Il cliente/noleggiatore, invece, per tutta la durata del contratto dovrà provvedere al combustibile, all’acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento del motore e degli impianti ausiliari di bordo.

IL REGIME IVA

Individuati i rapporti che costituiscono “noleggio”, passiamo ad esaminare i casi in cui essi siano assoggettati ad Iva.

Distinguiamo, innanzitutto, il noleggio a lungo termine da quello a breve termine (di durata non superiore a 90 giorni in un anno): in quest’ultimo caso, infatti, ha rilievo l’elemento territoriale ed è soggetto ad Iva, con aliquota del 22%, il noleggio di unità da diporto messe a disposizione in Italia ed utilizzate nel territorio dell’Unione Europea o messe a disposizione fuori dall’Unione ed utilizzate in Italia.

Per contro, non è invece soggetto ad Iva il noleggio di unità messe a disposizione in Italia ed utilizzate fuori dal territorio dell’Unione Europea o messe a disposizione in un Paese UE, ovunque vengano utilizzate.

Più intricata è la questione relativa al noleggio a lungo termine:

  • se il noleggiatore è soggetto passivo di imposta in Italia (nei cosiddetti rapporti Business to Business – B2B), il rapporto sarà soggetto ad Iva
  • nel caso, invece, di noleggiatore soggetto privato (Business to Consumer – B2C), per l’applicabilità dell’IVA avrà rilevanza la circostanza che l’unità da diporto venga utilizzata in acque territoriali italiane, dell’Unione Europea oppure in territorio extra-UE

LA DEFINIZIONE DELL’ESATTA PERCORRENZA

Risulta a questo punto tanto essenziale quanto complicato definire l’esatta percorrenza dell’unità, nel territorio dell’Unione o al di fuori di esso.

Al fine di facilitare questa operazione, l’Agenzia delle Entrate (da ultimo, con la circolare 43/E/2011) ha previsto la possibilità di utilizzare percentuali forfettarie di percorrenza al di fuori del territorio dell’Unione Europea nei casi di:

  • noleggio a breve termine di unità messe a disposizione in Italia ed utilizzate nel territorio UE
  • noleggio a lungo termine da noleggiante italiano a noleggiatore soggetto privato per utilizzi nel territorio italiano o dell’Unione.

In particolare, per le unità da diporto a motore, la percentuale è forfetizzata sulla base della lunghezza:

  • fino a 7,50 metri 10%;
  • da 7,51 a 12 metri 40%;
  • da 12,01 a 16 metri 50%;
  • da 16,01 a 24 metri 60%;
  • oltre 24 metri 70%.

Per le unità da diporto a vela, invece, la percentuale è forfetizzata così:

  • fino a 10 metri 40%;
  • da 10,01 a 20 metri 50%;
  • da 20,01 a 24 metri 60%;
  • oltre 24 metri 70%.

Nei casi in cui non sia possibile applicare il forfait, dovrà farsi riferimento alla percorrenza effettiva. Si tratta, è evidente, di una disciplina estremamente tecnica ma dai notevoli risvolti pratici, data la sua incidenza sul costo finale del noleggio e, dunque, della vacanza.

Maria Elena Iafolla

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