Abbandono dell’imbarcazione, un aiuto per l’assicurato in caso di perdita totale

Cosa accade quando l’imbarcazione viene perduta o non è più abile per la navigazione? Cosa può fare l’assicurato per ottenere la liquidazione dell’indennità? Ecco cosa prevede in materia il Codice della navigazione

Accade spesso purtroppo che un’imbarcazione non possa più navigare e non sia possibile ripararla. Ne abbiamo avuto prova nei mesi scorsi con la tragica mareggiata che ha colpito il Tigullio. Cosa può fare in questi casi l’assicurato e che tutele gli accorda il Codice della navigazione?

PERDITA TOTALE DELLA NAVE

L’art. 540 del Codice della navigazione prevede che l’assicurato possa abbandonare all’assicuratore la nave, esigendo l’indennità per perdita totale in casi specifici:

  1. quando la nave sia perduta (perdita totale assoluta effettiva)
  2. quando sia diventata assolutamente inabile alla navigazione e non sia riparabile oppure quando manchino sul posto i mezzi necessari alla riparazione e la nave non possa recarsi in un porto ove siano tali mezzi o procurarseli facendone richiesta altrove (perdita totale funzionale)
  3. quando la nave si presuma perita (perdita totale assoluta presunta)
  4. quando l’ammontare totale delle spese di riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunga i tre quarti del suo valore assicurabile

Quest’ultimo caso, senz’altro il più frequente, viene nella prassi chiamato “perdita totale costruttiva”, espressione priva di significato nella lingua italiana, che deriva dall’inglese “constructive total loss” (dove il termine “constructive” indica fatti che non sussistono in quanto tali ma a seguito di una disposizione legale).

L’abbandono del bene all’assicuratore è, dunque, un sistema di liquidazione tipico del settore marittimo e tutela la posizione dell’assicurato in tutti quei casi in cui la prova del danno sofferto per perdita totale del bene assicurato (nave, merci, nolo) sia difficile e renda di conseguenza difficile la liquidazione dell’indennità.

Come spesso accade, si tratta di un istituto nato nella prassi prima che nella legge e le sue prime tracce si fanno risalire ad un contratto di assicurazione fiorentino del 1397, elaborato poi nei decenni a seguire fino ad assumere un primo accesso di fisionomia moderna negli Statuti genovesi del 1588.

ABBANDONO E LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro il proprietario è legittimato all’abbandono con una dichiarazione scritta all’assicuratore entro due mesi o, se il sinistro è avvenuto fuori dall’Europa o dai Paesi bagnati dal Maditerraneo, entro quattro mesi dalla data del sinistro (o dalla data in cui l’assicurato provi di averne avuta notizia).

Tale dichiarazione può essere contestata dagli assicuratori, sempre in forma scritta, entro trenta giorni: in mancanza di una contestazione – o nel caso in cui la validità dell’abbandono sia stata riconosciuta giudizialmente – l’abbandono produce i suoi due tipici effetti: da un lato l’assicuratore è obbligato al pagamento dell’indennità per perdita totale (si parla a questo proposito di effetto obbligatorio) e dall’altro lato la proprietà e gli altri diritti relativi ai beni abbandonati si trasferiscono all’assicuratore dal giorno in cui è stata portata a loro conoscenza la dichiarazione di abbandono (effetto cosiddetto reale).

Ai sensi dell’art. 546 del Codice della navigazione, tuttavia, entro dieci giorni dal momento in cui l’abbandono è divenuto incontestabile, l’assicuratore può dichiarare all’assicurato, sempre con forma scritta, di non voler profittare dell’effetto reale. È importante, comunque, ricordare che la normativa di cui parliamo ha carattere dispositivo, il che vuol dire che le parti possono derogarvi, modificandole convenzionalmente in senso estensivo o restrittivo, come di frequente avviene nella prassi.

 

Maria Elena Iafolla

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