Colpa nautica, colpa grave e dolo: parliamo di assicurazione e coperture
In quali casi l’assicurazione risponde? E cosa si intende per colpa nautica? Qualche chiarimento per orientarsi meglio.
Colpa nautica, colpa grave e dolo: parliamo di assicurazione e coperture
In quali casi l’assicurazione risponde? E cosa si intende per colpa nautica? Qualche chiarimento per orientarsi meglio.
I lettori di Liguria Nautica hanno forse già avuto modo di apprendere dell’OTAM 45 affondato a Panarea, presso la secca delle Formiche. Per fortuna, non ci sono state conseguenze per le quattro persone a bordo, tutte illese grazie all’intervento dei soccorritori, ma lo yacht ha riportato uno squarcio sulla fiancata (per chi si fosse perso la notizia, qui tutti i dettagli). Evitati, dunque, i risvolti più gravi, l’accaduto offre – senza entrare nel merito della vicenda – lo spunto per approfondire cosa preveda la disciplina in materia di colpa e coperture assicurative e capire, così, in quali casi l’assicurazione sia obbligata a rispondere, almeno in via generale.
Ai sensi dell’art. 524 del Codice della Navigazione, l’assicuratore risponde se il sinistro dipende in tutto o in parte da colpa del comandante o degli altri componenti dell’equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l’assicurato. Se, però, l’assicurato è anche comandante della nave, l’assicurazione risponde limitatamente alla colpa nautica di questi.
Per colpa nautica devono intendersi quei comportamenti caratterizzati da negligenza, imprudenza o imperizia nell’espletamento di mansioni relative alla conduzione dell’imbarcazione (si parla a questo proposito di colpa “nella navigazione”, con riferimento, ad esempio, ad errori di manovra, di rotta, di ancoraggio) oppure alla manutenzione e dunque al funzionamento di quanto necessario alla navigazione (la cosiddetta colpa “nell’amministrazione della nave”).
E’ esclusa, invece, la copertura assicurativa per i sinistri cagionati da dolo – e, dunque, intenzionalità – o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario (a meno che le parti non si accordino diversamente per l’ipotesi di colpa grave). Il principio è dettato all’art. 1900 del codice civile in materia di assicurazioni in generale, ma applicabile anche in campo marittimo, poiché le esigenze cui risponde sono evidentemente le medesime: evitare che il beneficiario agisca con faciloneria o, peggio, con lo specifico intento di frodare l’assicurazione.
Per contro, tuttavia, l’obbligo dell’assicuratore sussiste se ad agire con dolo o colpa grave sia stato non l’assicurato, ma un soggetto che si trovi sotto la responsabilità di questi, come ad esempio un dipendente. Le parti possono senz’altro accordarsi per escludere quest’obbligo in capo all’assicuratore, cosa che di frequente avviene nella prassi, ma forse è utile sapere che una simile clausola di limitazione della responsabilità per essere valida richiede una specifica approvazione per iscritto.
Infine, è importante ricordare che l’assicuratore è comunque obbligato, quand’anche le parti abbiano pattuito diversamente, per i sinistri che siano conseguenza di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela di interessi comuni all’assicurato e all’assicuratore.
Senza pretesa di rendere, quindi, una consulenza legale, si è cercato qui di fornire con la maggiore semplicità possibile qualche utile chiarimento ai lettori che si trovino a sottoscrivere un contratto o che siano semplicemente interessati a conoscere meglio un settore, estremamente ampio ed assai tecnico, quale quello delle assicurazioni.
Maria Elena Iafolla
Argomenti: Assicurazioni, Daily Nautica