Dichiarazione alto mare per gli utilizzatori non residenti
Ai fini dell’esenzione IVA, anche i soggetti non residenti devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la "dichiarazione alto mare"
Dichiarazione alto mare per gli utilizzatori non residenti
Ai fini dell’esenzione IVA, anche i soggetti non residenti devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la "dichiarazione alto mare"
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Accedi RegistratiL’obbligo di presentare telematicamente la "dichiarazione alto mare" si applica anche ai soggetti non residenti che non dispongono né di un rappresentante fiscale né di un’identificazione diretta in Italia. Questo principio è stato sancito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 2 del 9 gennaio 2024.
Attraverso tale documento di prassi, l’Agenzia ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla presentazione della dichiarazione telematica necessaria per ottenere la non imponibilità IVA sui servizi di locazione, leasing e noleggio a lungo termine di imbarcazioni da diporto impiegate nella navigazione in alto mare (artt. 7-sexies e 8-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633).
Si ricorda che per "navigazione in alto mare" si intende il percorso compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, fissato a 12 miglia dalla costa.
Ai fini dell’esenzione IVA, la normativa di riferimento prevede che i soggetti residenti debbano trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla stessa norma (art. 1, commi 708-712, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – "Legge di bilancio 2021").
Con la risoluzione in esame, l’Agenzia ha chiarito che tale obbligo si estende anche ai soggetti non residenti, privi di rappresentante fiscale e non identificati in Italia. La dichiarazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite i canali telematici Entratel dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, l’Agenzia ha precisato che, a seconda delle circostanze, la dichiarazione può essere inviata direttamente dal committente, dall’armatore, dal proprietario dell’imbarcazione, dal comandante o da chi abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave. Infine, l’Agenzia ha chiarito che non è più necessario che la dichiarazione sia trasmessa al Centro Operativo di Pescara (COP).
Studio Armella & Associati