Sì all’esenzione accise anche se manca un marcatore fiscale
Non è possibile disporre il divieto di applicare agevolazioni previste dalla normativa UE solo perché non è raggiunta la quantità di marcatore fiscale prevista dalla norma nazionale
Sì all’esenzione accise anche se manca un marcatore fiscale
Non è possibile disporre il divieto di applicare agevolazioni previste dalla normativa UE solo perché non è raggiunta la quantità di marcatore fiscale prevista dalla norma nazionale
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Accedi RegistratiNon è possibile negare l’esenzione accise per il gasolio destinato alla navigazione commerciale nelle acque unionali solo perché manca un marcatore fiscale. Sul punto si è espressa una recente sentenza (13 marzo 2025, C–137/23) della Corte di Giustizia UE in merito a un caso sollevato da un armatore tedesco, proprietario di una nave dotata di due serbatoi di gasolio.
L’Autorità doganale dei Paesi Bassi aveva prelevato dei campioni del carburante dall’imbarcazione e aveva rilevato una quantità di marcatore fiscale "Solvent Yellow 124", una sostanza chimica aggiunta al gasolio, inferiore a quella richiesta dalla normativa olandese ai fini dell’immissione in consumo in esenzione dalle accise. In conseguenza di ciò la Dogana olandese aveva emesso un avviso di accertamento chiedendo maggiori accise, interessi e sanzioni.
Secondo la difesa della Dogana la soglia minima del marcatore era prevista dalla legge olandese sulle accise in attuazione della direttiva unionale 2020/262. Gli Stati membri UE applicano una marcatura fiscale ai gasoli esentati o assoggettati ad accise ad un’aliquota diversa da quella applicabile agli oli minerali come i carburanti. Il marcatore fiscale è costituito da una specifica sostanza chimica da aggiungere al gasolio. Il marcatore deve essere aggiunto, dietro controllo fiscale, prima che i prodotti in questione siano immessi in consumo. E invero, gli stati membri UE hanno facoltà di aggiungere un marcatore (o un colorante) nazionale oltre al marcatore previsto dalla direttiva.
I giudici europei, chiamati in causa dalla Corte Suprema olandese, hanno tuttavia riconosciuto le ragioni dell’armatore, dichiarando non necessaria la presenza del marcatore nelle quantità richieste dalla legge olandese ai fini dell’esenzione accise, chiarendo che la direttiva 2020/262 si basa sul principio secondo cui i prodotti energetici devono essere tassati in funzione del loro uso effettivo. In assenza di dubbi circa l’evasione dell’imposta, non è pertanto possibile disporre il divieto di applicare agevolazioni previste dalla normativa UE solo perché non è raggiunta la quantità di marcatore fiscale prevista dalla norma nazionale.
Studio Armella & Associati