A cura di Stefano Comisi

Semplificazioni per il refitting in Italia

In caso di introduzione di un’imbarcazione non UE in Italia per operazioni di manutenzione e rinnovamento dello scafo in regime doganale di ammissione temporanea, non è necessario prestare garanzie fideiussorie

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In caso di introduzione di un’imbarcazione non UE in Italia per operazioni di manutenzione e rinnovamento dello scafo in regime doganale di ammissione temporanea, non è necessario prestare garanzie fideiussorie

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Con la circolare del 27 maggio 2022, n. 20, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che in caso di introduzione di un’imbarcazione non UE in Italia per operazioni di manutenzione e rinnovamento dello scafo, in regime doganale di ammissione temporanea (massimo 18 mesi), non è necessario prestare garanzie fideiussorie.

L’Agenzia ha anche chiarito che le operazioni di manutenzione e riparazione di unità da diporto in regime doganale di ammissione temporanea devono riguardare imbarcazioni iscritte in registri extra-UE e di proprietà di soggetti stabiliti all’estero. Tali operazioni, inoltre, devono comportare miglioramenti delle "performance" e un aumento del valore del bene. A titolo esemplificativo, vi rientrano i lavori di manutenzione dello scafo, compresi carene e ponti (trattamenti, verniciatura, lucidatura, wrapping e falegnameria), manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione di impianti e apparati dell’unità, sistemi propulsivi e apparati delle sale macchine, manutenzione e riparazione di interni.

Nel caso in cui gli interventi effettuati modifichino in maniera sostanziale l’imbarcazione da diporto, l’Agenzia ha precisato che la stessa deve essere necessariamente vincolata al regime di perfezionamento attivo. A titolo esemplificativo, devono essere svolte in regime di perfezionamento attivo le operazioni di rifacimento degli interni dell’imbarcazione, di variazione della compartimentazione interna della nave, di estensione o modifica dello scafo, di allungamento della carena o dei ponti, di sostituzione integrale degli apparati motori e di sostituzione o installazione di impianti con soluzioni più efficienti e innovative.

In tale ipotesi, gli operatori possono richiedere un’unica autorizzazione tramite il sistema CDMS (Customs Decision Management System), indicando tutte le operazioni in programma. I cantieri dotati di autorizzazione AEO (Operatore Economico Autorizzato) possono chiedere all’ufficio competente un esonero completo delle garanzie anche in presenza di regime doganale di perfezionamento attivo. Negli altri casi, in base alla valutazione sull’affidabilità dell’operatore, può essere accordata la riduzione fino ad un tetto massimo del 30% o del 50% dell’importo di riferimento della garanzia relativa all’IVA. Infine, il trasferimento dei vari pezzi e parti verso i terzi soggetti coinvolti nelle operazioni può essere effettuato senza alcuna formalità doganale.

 

Studio legale Armella & Associati