15 luglio 2018

SiatSail: una nuova copertura “Corpi” per danni all’unità da diporto

15 luglio 2018

Abbiamo esaminato per voi la polizza di SiatSail, il nuovo prodotto Siat per la nautica da diporto e vi raccontiamo cosa prevede nella sezione "Corpo"

SiatSail: una nuova copertura “Corpi” per danni all’unità da diporto

Abbiamo esaminato per voi la polizza di SiatSail, il nuovo prodotto Siat per la nautica da diporto e vi raccontiamo cosa prevede nella sezione "Corpo"

4 minuti di lettura

Con l’intervista ad Alessandro Morelli, direttore operativo di Siat, vi abbiamo presentato SiatSail, la nuova polizza della compagnia genovese specificamente dedicata alla nautica da diporto. Questa volta ci siamo invece concentrati sulla sezione “Corpo“: vediamo insieme cosa prevede.

DANNI PROPRI ALL’UNITÀ DA DIPORTO

La garanzia copre in linea generale perdita totale e abbandono, spese di salvataggio e spese di rimozione del relitto, indipendentemente dall’avvenimento che ne sia stato causa, mentre per i danni parziali sono previste tre forme di garanzia ad ampiezza decrescente:

  • La garanzia A-Platinum, che prevede la copertura per i danni causati da qualsiasi evento, ad eccezione di quelli all’apparato motore, all’impianto elettrico e alle apparecchiature elettroniche, indennizzabili soltanto in conseguenza di eventi nominati (e cioè incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto rapina, incaglio, urto collisione oppure affondamento, sommersione o allagamento causati da movimento ondoso per cattivo tempo). Limitazioni sono previste anche per i danni alle vele ed alle parti pneumatiche.
  • La garanzia B-Gold copre la perdita totale e l’abbandono dovute a qualsiasi evento, mentre i danni parziali solo se conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine furto o rapina.
  • La garanzia C-Silver copre la perdita totale e abbandono in conseguenza di qualsiasi evento, esclusi i casi di furto e rapina, mentre i danni parziali non sono coperti.

SOMMA ASSICURATA E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DI SIATSAIL

I valori dichiarati dal contraente e riportati nella scheda di polizza equivalgono a stima, ai sensi dell’art. 515 del Codice della navigazione, soltanto nel caso di unità da diporto di serie e di età non superiore ai tre anni, purché questo trovi corrispondenza nei listini del cantiere costruttore o nelle fatture di vendita oppure a fronte di una perizia estimativa.

Al di fuori di questi casi, la somma corrisponde al valore commerciale dell’unità da diporto al momento del sinistro.

La garanzia è operante:

  • in navigazione
  • in giacenza in acqua o a terra, con persone a bordo
  • in giacenza senza persone a bordo, a terra, in porto, in acque marine protette per almeno tre quadranti o in acque marine esposte per oltre un quadrante limitatamente alla giacenza temporanea, al massimo giornaliera, dalle 7 alle 24.

Condizione di operatività è, ovviamente, che l’unità da diporto – in regola con le leggi e, in generale, le disposizioni vigenti, comprese quelle relative agli obblighi di iscrizione e alla sicurezza – sia usata esclusivamente per la navigazione senza fini di lucro.

GARANZIE INCLUSE NELLA POLIZZA SIATSAIL

La garanzia opera, inoltre, durante l’alaggio, il varo e la movimentazione a terra presso approdi, porti, cantieri e rimessaggi, se effettuati con mezzi idonei e durante i trasferimenti a terra di unità di lunghezza non superiore a 10 metri. È inclusa automaticamente anche la copertura per il periodo in cui l’unità sia adibita a scuola di vela o di guida, purché sia presente a bordo un istruttore abilitato.

Per quanto riguarda i danni parziali, segnaliamo anche una deroga all’art. 535 del Codice della navigazione: per le unità da diporto aventi un’età non superiore ai 3 anni, la differenza tra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti non rimane a carico dell’assicurato.

Un’altra deroga in materia di danni parziali è prevista alla cosiddetta regola proporzionale, secondo la quale, a norma dell’art. 1907 del Codice Civile, se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte coperta. Con la deroga prevista da SiatSail, non viene applicata la regola proporzionale se la differenza tra la somma assicurata ed il valore commerciale dell’unità al momento del sinistro non superi il 20%.

ESTENSIONI A RICHIESTA

Siat Sail prevede inoltre che in alcuni casi sia possibile estendere a richiesta e con il pagamento di un sovrapprezzo la validità dell’assicurazione.

Tali casi possono, ad esempio, essere costituiti dalla partecipazione dell’unità da diporto a regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, oppure da “altri danni” – e cioè danni ulteriori rispetto a quelli automaticamente ricompresi nella polizza – all’apparato motore, all’impianto elettrico ed alle apparecchiature elettroniche, causati da cattivo tempo, da surriscaldamento a seguito di ostruzione dell’impianto di raffreddamento o delle prese dal mare o, ancora, da vizio occulto non riconducibile alla garanzia prestata dal produttore.

Infine, segnaliamo l’estensione a richiesta della garanzia anche ai casi di noleggio dell’unità da diporto e, parallelamente, alla perdita di nolo.

Con i prossimi contributi esamineremo anche le altre sezioni della polizza di assicurazione multirischi SiatSail, a cominciare da quella dedicata alla responsabilità civile.

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