Non sconta l’Iva il refitting di yacht extra-Ue in temporanea importazione
L’Iva non è dovuta per i servizi di refitting effettuati da cantieri italiani su yacht battenti bandiera extra-UE che si trovano temporaneamente in Italia
L’Iva non è dovuta per i servizi di refitting effettuati da cantieri italiani su yacht battenti bandiera extra-UE che si trovano temporaneamente in Italia
Non è dovuta l’Iva per i servizi di refitting, anche di mera manutenzione, effettuati da cantieri italiani su yacht battenti bandiera extra-UE che si trovano temporaneamente in Italia. Ad affermarlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 17 marzo 2023, n. 254, stabilendo che le prestazioni in esame beneficiano di tale agevolazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 9, d.p.r. 633/1972 (legge nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto).
Il caso esaminato dall’erario riguardava la fornitura di servizi di manutenzione ordinaria su un’imbarcazione a vela di provenienza extra-UE, utilizzata esclusivamente a fini privati. I servizi di manutenzione avevano interessato la verniciatura della coperta e degli interni in legno, nonché la sostituzione del sartiame e del plexiglass degli oblò.
Nell’istanza di interpello il proprietario dell’imbarcazione aveva lamentato il fatto che l’impresa fornitrice dei servizi avesse rilasciato dei preventivi comprensivi di Iva. Ricordiamo che l’interpello è uno strumento messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria per conoscere in anticipo il trattamento fiscale dedicato a una particolare operazione.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, non sono imponibili tutti i trattamenti indicati all’art. 176 del Testo unico delle leggi doganali (d.p.r. 43/1973), tra cui i servizi di manutenzione svolti su beni di provenienza extra-UE che si trovano temporaneamente in Italia. L’Agenzia ha ritenuto che vi potessero rientrare anche i servizi di refitting c.d. minori, che non prevedono un vero e proprio rifacimento dello scafo e di altre parti dell’imbarcazione da diporto.
Occorre precisare che, ai sensi dell’art. 235 Reg. UE 2446/2015, l’impiego della procedura di ammissione temporanea è previsto per le lavorazioni finalizzate alla conservazione del bene, come le revisioni e le messe a punto. Pertanto, secondo l’Agenzia, l’Iva non era dovuta per le prestazioni di servizi finalizzate alla manutenzione dello yacht di proprietà dell’istante, che è dunque autorizzato a richiedere ai fornitori di emettere fatture in esenzione Iva.
In altre parole, laddove fosse stata già versata, l’imposta doveva essere rimborsata (non dal Fisco ovviamente, bensì dalla ditta fornitrice dei lavori).
Stefano Comisi
Studio Armella & Associati
Argomenti: Daily Nautica