15 gennaio 2024

“Dichiarazione alto mare” per gli utilizzatori non residenti

15 gennaio 2024

Anche i soggetti non residenti sono obbligati alla presentazione telematica della "dichiarazione alto mare"

“Dichiarazione alto mare” per gli utilizzatori non residenti

Anche i soggetti non residenti sono obbligati alla presentazione telematica della "dichiarazione alto mare"

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Anche i soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia, sono obbligati alla presentazione telematica della “dichiarazione alto mare“. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è contenuto nella risoluzione 9 gennaio 2024, n. 2.

Con tale documento di prassi l’Agenzia ha fornito rilevanti chiarimenti riguardo la presentazione della dichiarazione telematica per la non imponibilità Iva dei servizi di locazione, leasing e noleggio a lungo termine di imbarcazioni da diporto durante la navigazione in alto mare.

Con la medesima risoluzione, inoltre, l’Agenzia ha chiarito che non è più possibile utilizzare la modalità provvisoria di trasmissione della dichiarazione, tramite scansione, al Centro operativo di Pescara (Cop). Si ricorda che per “navigazione in alto mare” si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali (12 miglia dalla costa).

Per ottenere tale esenzione Iva, la normativa di settore prevede che i soggetti residenti debbano presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge. Con la risoluzione in commento viene precisato che tale obbligo deve essere considerato esteso anche ai soggetti non residenti, privi di rappresentante fiscale e non identificati in Italia.

La dichiarazione potrà essere presentata esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione può anche essere trasmessa, a seconda dei casi, direttamente dal committente, dall’armatore, dal proprietario dell’imbarcazione, dal comandante o dal soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave.

 

Stefano Comisi – Studio Armella e Associati

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