Noleggio occasionale, un approfondimento sulla normativa
In termini fiscali, il noleggio occasionale prevede di applicare la c.d. cedolare secca del 20%, a patto che si rispettino anche dei limiti temporali. Attualmente il limite previsto dalla normativa è pari a 42 giorni all’anno
In termini fiscali, il noleggio occasionale prevede di applicare la c.d. cedolare secca del 20%, a patto che si rispettino anche dei limiti temporali. Attualmente il limite previsto dalla normativa è pari a 42 giorni all’anno
Il noleggio occasionale può essere esercitato da persona fisica, società non aventi quale oggetto sociale l’attività di noleggio e locazione e l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Per quanto riguarda la tipologia di unità idonee al noleggio occasionale, queste sono individuabili nelle imbarcazioni e le navi, escludendo dunque i natanti.
Da notare inoltre, che l’attività di noleggio occasionale può essere svolta solo in Italia e da unità da diporto battenti bandiera italiana.
In termini fiscali, il noleggio occasionale prevede di applicare la c.d. cedolare secca del 20%, a patto che si rispettino anche dei limiti temporali. Attualmente il limite previsto dalla normativa è pari a 42 giorni all’anno.
Nel caso in cui si superi il suddetto limite, il soggetto beneficiario perde semplicemente la possibilità di usufruire dell’agevolazione al 20%.
Gli adempimenti necessari, in termini di comunicazioni, vanno inviati all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto territorialmente competente, anche in modalità telematica (la modulistica è scaricabile on-line). Ulteriore comunicazione va inoltre inviata all’INPS e all’INAIL nel caso in cui si preveda di impiegare del personale (in regime di lavoro occasionale accessorio) nell’attività di noleggio occasionale. È molto importante custodire a bordo copia delle comunicazioni effettuate, ossia copia del contratto di noleggio occasionale.
Oltre a tutto questo, è comunque importante evitare certi passi falsi. Ad esempio, in fase di pubblicizzazione, è da scansare l’eventualità di finire nella casistica della c.d. “pubblicità ingannevole”. Ciò è teoricamente possibile avendo cura di non proporre l’attività come una vera e propria attività professionale perchè altrimenti dovrebbe rispettare tutti i canoni normativi dell’utilizzo commerciale.
Infine, come ultimo elemento di analisi, è da citare naturalmente l’obbligo di dotare l’unità di copertura assicurativa RC con l’estensione per i terzi trasportati, così come tra l’altro imposto dall’art. 48 del D.lgs. 171/2005.
Daniele Motta
Perito e Consulente Navale
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Argomenti: Charter, Daily Nautica, viaggi-e-vacanze