23 settembre 2024

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto

23 settembre 2024

Tra le novità del Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, il patentino per i sedicenni, le semplificazioni per i grandi yacht e il sostegno alla nautica sociale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto

Tra le novità del Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, il patentino per i sedicenni, le semplificazioni per i grandi yacht e il sostegno alla nautica sociale

5 minuti di lettura

È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 il Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, che consente di rendere operative le riforme legislative del Codice di settore, a cominciare da una serie di importanti semplificazioni. “Si è trattato di un percorso non facile – afferma Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica – che ha richiesto la firma concertata di ben 14 ministri e ha visto in prima fila l’associazione nazionale di categoria dell’industria e della filiera nautica per ottenere le semplificazioni per imprese e utenti”.

“Le novità – aggiunge Roberto Neglia, responsabile Rapporti istituzionali di Confindustria Nautica e capo delegazione al tavolo tecnico con il MIT – riguardano tanto la piccola nautica quanto i superyacht, intervenendo su iscrizione, ormeggi, dotazioni di sicurezza e introducendo l’attesissimo patentino nautico che consente l’avvicinamento al mare per i sedicenni”.

Grande nautica

Per favorire l’iscrizione si dispone l’applicazione, anche alle navi da diporto, delle semplificazioni previste per l’iscrizione di imbarcazioni provenienti da altri registri. La dichiarazione di vendita dell’alienante, con sottoscrizione autenticata, o la fattura di vendita sono considerate quali titolo di proprietà per la trascrizione nel Registro telematico anche per le navi e i superyacht iscritti al Registro internazionale italiano.

L’iscrizione può essere chiesta anche dall’utilizzatore in leasing: è sufficiente il titolo di proprietà, l’estratto del Registro navi in costruzione oppure l’attestazione dell’avvio della cancellazione da altro registro UE, insieme al certificato di stazza anche provvisorio. Per la nave può essere richiesta la licenza di navigazione invece dell’atto di nazionalità, e può essere abilitata alla navigazione con licenza provvisoria (validità di sei mesi).

Previsto un unico libro di bordo, rilasciato dal Compartimento marittimo di iscrizione, ed è possibile sostituire il Ruolo equipaggio con il Ruolino equipaggio. È stato poi semplificato l’imbarco e lo sbarco di un membro dell’equipaggio in un porto estero privo di autorità consolare, prevedendo che l’arruolamento o lo sbarco siano annotati al rientro del marittimo in Italia. Il regolamento di sicurezza dei superyacht sarà modificato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che prevederà standard alternativi, deroghe ed equivalenze alle convenzioni internazionali.

Costruzione e refitting

La nave da diporto è dispensata dalla prova di stabilità qualora ricorrano condizioni di gemellarità con un’altra unità costruita dal medesimo cantiere, attestata da un organismo tecnico autorizzato. È prevista l’applicazione di standard alternativi, deroghe o equivalenze sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall’organismo tecnico autorizzato, sia in fase di progettazione che in fase di costruzione della nave.

In caso di lavori di trasformazione di unità extra UE presso cantieri italiani, il proprietario, l’armatore o l’utilizzatore in locazione finanziaria può consegnare agli uffici doganali il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che è trattenuto fino alla riesportazione dell’unità al fine di accedere alle semplificazioni procedurali da definire con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Media e piccola nautica

Al fine di sostenere la piccola nautica, nell’ambito della disciplina delle aree portuali sono individuati specifici spazi destinati all’ormeggio, anche a secco, delle unità fino a 6 metri, nonché gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unità e la sosta dei relativi carrelli. Nell’istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime.

Patentino

Chi ha compiuto il sedicesimo anno di età può ottenere l’abilitazione diurna (entro sei miglia dalla costa) per unità fino a 10 metri dotate di motori con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV, conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale. Il candidato che ha superato la prova teorica ma non ha sostenuto o superato per due volte la prova pratica, può sostenere nuovamente la sola prova pratica e per motivi di lavoro o di studio è possibile sostenere l’esame in una provincia diversa da quella di residenza.

Dotazioni di sicurezza

Per le dotazioni di sicurezza vengono introdotte le raccomandazioni del fabbricante, indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto. Il proprietario, l’armatore o l’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve identificare i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell’ATCN dell’unità da diporto della quale costituiscono dotazione, legandosi alla barca. Per quanto riguarda le dotazioni obbligatorie, è riconosciuta la bussola elettronica, mentre le unità a vela devono dotarsi di una sola imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza se navigano oltre le 12 miglia e due imbragature se navigano oltre le 50 miglia dalla costa.

Dotazioni raccomandate

Oltre alle dotazioni obbligatorie è previsto un elenco di dotazioni raccomandate, tra cui cima idonea per il traino dell’unità, parabordi e cime di ormeggio.

Zattere di salvataggio

Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro 12 miglia di distanza dalla costa può essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE, se conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purché sia un’unità pronta all’uso munita di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio equivalente. Inoltre, deve essere in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo (equipaggio compreso). I giubbotti di salvataggio dovranno invece essere dotati di luce ad attivazione automatica.

Certificato di idoneità

Per le imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE, in caso di gravi avarie, di perdita dei requisiti essenziali di sicurezza o di modifica rilevante del motore, il rilascio del nuovo certificato di idoneità può essere richiesto anche dall’utilizzatore in leasing.

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