Niente Iva in caso di acquisto di una nave oceanografica
L’acquisto da parte di un ente pubblico di ricerca (EPR) di una nave oceanografica destinata a un nuovo utilizzo esclusivo per attività commerciali, prevalentemente in alto mare, può beneficiare del regime di non imponibilità Iva
Niente Iva in caso di acquisto di una nave oceanografica
L’acquisto da parte di un ente pubblico di ricerca (EPR) di una nave oceanografica destinata a un nuovo utilizzo esclusivo per attività commerciali, prevalentemente in alto mare, può beneficiare del regime di non imponibilità Iva
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Accedi RegistratiL’Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 227/2025 pubblicata il 1° settembre 2025, ha chiarito che l’acquisto da parte di un ente pubblico di ricerca (EPR) di una nave oceanografica destinata ad un nuovo utilizzo esclusivo per attività commerciali, prevalentemente in alto mare, può beneficiare del regime di non imponibilità Iva previsto dall’art. 8-bis, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/72. Si ricorda che l’interpello consiste in una richiesta formale che il contribuente può rivolgere all’Amministrazione finanziaria al fine di ottenere un chiarimento sulle modalità applicative di una norma tributaria rispetto ad un caso concreto.
L’art. 8-bis, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/72 disciplina la non imponibilità Iva per le cessioni, ivi equiparate alle esportazioni, di navi destinate alla navigazione in alto mare e all’esercizio di attività commerciale. Sono due, dunque, le condizioni necessarie per poter accedere a tale regime agevolato.
Con riguardo alla navigazione in alto mare, la sussistenza di questa condizione deve essere attestata preventivamente mediante la presentazione in via telematica di un’apposita dichiarazione. Si segnala che, ai sensi della legge di bilancio 2021, un’imbarcazione è considerata adibita alla navigazione in alto mare qualora, nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, nell’anno in corso, abbia effettuato un numero di viaggi in alto mare superiore al 70% del totale delle proprie movimentazioni. Si definisce viaggio in alto mare il tragitto intercorrente tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, fissato a 12 miglia dalla costa.
In merito al carattere commerciale dell’attività svolta, l’Agenzia delle Entrate si era già espressa su un quesito inerente un’imbarcazione impegnata in attività di ricerca scientifica con la risposta all'interpello n. 175/2023 pubblicata il 31 gennaio 2023. In tale sede è stato precisato che, affinché siano soddisfatte le condizioni per l’accesso al regime di non imponibilità Iva, l’imbarcazione deve essere utilizzata direttamente nell’esercizio di un’attività commerciale.
Nel caso di specie, l’ente pubblico di ricerca ha destinato la nave oceanografica esclusivamente allo svolgimento di attività commerciali verso terzi, con ciò intendendosi quelle prestazioni di ricerca non rientranti tra i compiti istituzionali dell’ente, eseguite a titolo oneroso e nel prevalente interesse di soggetti terzi. Conseguentemente, il requisito di destinazione deve ritenersi integrato.
Studio Armella & Associati
