Disciplina Iva applicabile alla prestazione di servizi turistici con utilizzo di imbarcazioni nelle acque territoriali
La cessione di pacchetti turistici che includano l’utilizzo di imbarcazioni nelle acque territoriali italiane è soggetta ad un regime di imposizione Iva differenziato in base alla natura del committente e alla sua residenza
Disciplina Iva applicabile alla prestazione di servizi turistici con utilizzo di imbarcazioni nelle acque territoriali
La cessione di pacchetti turistici che includano l’utilizzo di imbarcazioni nelle acque territoriali italiane è soggetta ad un regime di imposizione Iva differenziato in base alla natura del committente e alla sua residenza
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Accedi RegistratiLa cessione di pacchetti turistici che includano l’utilizzo di imbarcazioni nelle acque territoriali italiane è soggetta a un regime di imposizione Iva differenziato in base alla natura del committente e alla sua residenza. La disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per tali operazioni si fonda sull’applicazione dei criteri di territorialità stabiliti dalla normativa vigente in materia tributaria. In linea generale, la prestazione di servizi connessi alla locazione di imbarcazioni rientra tra le operazioni imponibili ai fini Iva secondo regole differenti a seconda che il committente sia un soggetto passivo d’imposta o un consumatore finale.
Quando il servizio è reso ad un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la prestazione si considera territorialmente rilevante e imponibile in Italia. Viceversa, qualora il servizio sia destinato ad un soggetto passivo Iva non stabilito nel territorio nazionale, la prestazione si considera effettuata fuori dal territorio dello Stato e, conseguentemente, non soggetta a imposizione interna. Nel caso di prestazioni rese a committenti privati, la rilevanza territoriale della prestazione viene determinata dal luogo in cui il servizio è materialmente eseguito. Pertanto, se l’uso dell’imbarcazione avviene nel territorio italiano, la prestazione assume rilevanza ai fini Iva in Italia. Se l’uso avviene in un altro Stato membro o in Paesi terzi, si applicano le disposizioni di competenza territoriale ivi previste.
I pacchetti turistici integrati da servizi nautici, qualora venduti da operatori economici stabiliti fuori dal territorio dello Stato, si considerano effettuati nel luogo di stabilimento del prestatore, a meno che la prestazione non sia destinata a utilizzatori finali localizzati in Italia, nel qual caso si applicano le regole generali sul consumo e sulla localizzazione delle prestazioni. Nei rapporti tra il prestatore del servizio turistico e il fornitore del mezzo nautico, se il committente è un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato, la prestazione viene fatturata in regime di non imponibilità ai sensi della normativa Iva, ferma restando la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla disciplina in materia.
