L’abilitazione alla navigazione delle unità da diporto

Esaminiamo la nuova disciplina in materia di abilitazione alla navigazione con particolare attenzione ai tipi di abilitazione per le diverse unità e ai documenti rilasciati all’atto dell’iscrizione presso lo STED

L’abilitazione alla navigazione delle unità da diporto

L’abilitazione alla navigazione delle unità da diporto

Esaminiamo la nuova disciplina in materia di abilitazione alla navigazione con particolare attenzione ai tipi di abilitazione per le diverse unità e ai documenti rilasciati all’atto dell’iscrizione presso lo STED

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Nello scorso contributo dedicato al nuovo codice della nautica, abbiamo approfondito la disciplina relativa all’iscrizione delle unità (se ve lo foste perso, lo trovate qui). Oggi analizziamo il passaggio successivo e cioè l’abilitazione alla navigazione, disciplinata agli articoli 22 e seguenti.

Perché l’unità possa essere abilitata a navigare, infatti, all’atto dell’iscrizione sia delle navi che delle imbarcazioni da diporto, lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione ed il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.

Nel caso di navi da diporto, l’abilitazione è rilasciata con riferimento alle acque interne ed a quelle marittime senza alcun limite. Nel caso, invece, di imbarcazioni da diporto, la normativa attribuisce l’abilitazione alla navigazione secondo criteri e con limiti diversi, a seconda che si tratti di imbarcazioni con o senza marcatura CE. In quest’ultimo caso, infatti, può essere concessa l’abilitazione senza alcun limite nelle acque marittime ed interne oppure fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne.

Nel caso, invece, di imbarcazioni con marcatura CE, la distinzione è più precisa e segue la categoria di progettazione dell’unità:

  • un’imbarcazione con categoria di progettazione A (unità progettata per venti che possono superare forza 8 – scala Beaufort e un’altezza d’onda significativa superiore a 4 metri, con esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado, onde anomale e condizioni estreme di navigabilità) può ottenere la detta abilitazione senza alcun limite
  • un’imbarcazione cui sia attribuita la categoria di progettazione B può ottenere l’abilitazione con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato (equivalenti al limite delle caratteristiche proprie dell’unità)
  • un’unità da diporto cui sia attribuita la categoria di progettazione C può ottenere l’abilitazione con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, dunque in condizioni di mare molto mosso
  • un’unità da diporto, infine, cui sia attribuita la categoria di progettazione D può essere abilitata alla navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri

LA LICENZA DI NAVIGAZIONE

La licenza di navigazione per le navi e le imbarcazioni da diporto deve riportare il numero e la sigla di iscrizione oppure il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell’unità se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto.

Sono annotati, inoltre, il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità, nonché l’eventuale uso commerciale dell’unità stessa.

La licenza di navigazione deve, perciò, essere conservata a bordo, unitamente agli altri documenti prescritti, in originale o in copia autentica e, in caso di furto, smarrimento o distruzione, dovrà essere conservata a bordo la relativa denuncia: questa, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni.

Un’importante novità sta nel fatto che le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo STED con licenza provvisoria di validità non superiore a sei mesi.

In caso di modifiche del tipo o delle caratteristiche principali dello scafo o, ancora, dell’apparato motore, la licenza di navigazione deve essere rinnovata, presentando i documenti relativi allo Sportello telematico del diportista che procede al rinnovo entro 20 giorni. Nel frattempo, per la durata massima di 20 giorni, la licenza potrà essere sostituita dalla ricevuta di avvenuta presentazione dei documenti.

IL CERTIFICATO DI SICUREZZA

Il certificato di sicurezza per le navi e le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell’unità e deve essere conservato a bordo. Così come per il certificato di idoneità al noleggio, le modalità pratiche circa il rilascio, il rinnovo e la convalida saranno disciplinati da un regolamento di attuazione del codice e, ovviamente, ve ne renderemo conto in questa rubrica.

 

Maria Elena Iafolla

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