28 ottobre 2019

Sei barche infrangono il divieto di ancoraggio nella Baia di Paraggi: denunciati i conducenti

28 ottobre 2019

Emesso allo scopo di preservare la preziosa prateria di posidonia oceanica presente sul fondale, il divieto fa parte delle norme che vigono nell'AMP di Portofino e che regolano anche lo svolgimento delle attività diportistiche al suo interno

Sei barche infrangono il divieto di ancoraggio nella Baia di Paraggi: denunciati i conducenti

Emesso allo scopo di preservare la preziosa prateria di posidonia oceanica presente sul fondale, il divieto fa parte delle norme che vigono nell'AMP di Portofino e che regolano anche lo svolgimento delle attività diportistiche al suo interno

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Domenica 27 ottobre, durante gli ordinari servizi di vigilanza ambientale in mare, la Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure ha sorpreso, sanzionato e denunciato all’autorità giudiziaria i conducenti di sei imbarcazioni (tre a vela e tre a motore, due delle quali al di sopra dei 10 metri di lunghezza) ancorate nella splendida Baia di Paraggi.

All’interno della baia, appartenente all’Area Marina Protetta di Portofino, è infatti vietato l’ancoraggio, come stabilito dal regolamento di esecuzione ed organizzazione della riserva marina emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Emesso allo scopo di preservare la preziosa prateria di posidonia oceanica presente sul fondale, il divieto fa parte delle norme che vigono nell’area protetta e che regolano anche lo svolgimento delle attività diportistiche al suo interno.

Secondo il regolamento, l’area marina protetta si suddivide in tre tipologie di zone con diversi gradi di tutela. Nelle zone A (di riserva integrale) sono interdette tutte le attività che possono arrecare danno o disturbo all’ambiente marino, quindi anche la navigazione, l’ancoraggio e l’ormeggio. Queste zone rappresentano il cuore della riserva e in esse sono permesse in genere unicamente le attività di ricerca scientifica e di servizio.

Nelle zone B (di riserva generale) sono consentite soltanto attività di fruizione ed uso sostenibile del mare che influiscono sull’ambiente marino con il minor impatto possibile. Nell’AMP di Portofino queste zone sono navigabili con imbarcazioni a vela o dotate di remi. I natanti (ogni unità da diporto di lunghezza fuori tutto non superiore ai 10 metri e non iscritta nel registro delle imbarcazioni) possono navigare ad una velocità non superiore ai 5 nodi, così come le imbarcazioni (lunghezza f.t. non superiore ai 24 metri) che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

  • unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo
  • motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde e motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta)
  • utilizzo di vernici antifouling a rilascio zero.

Le altre imbarcazioni da diporto (lunghezza f.t. non superiore ai 24 metri) possono accedere esclusivamente al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare alla costa e ad una velocità non superiore ai 5 nodi, gli ormeggi di San Fruttuoso. L’ormeggio è autorizzato ai natanti (lunghezza f.t. non superiore ai 7,50 metri) presso i gavitelli di Cala degli Inglesi, S. Fruttuoso (lato destro) e Punta Chiappa, mentre alle imbarcazioni è consentito presso i gavitelli di S. Fruttuoso (lato sinistro). Tuttavia, al fine di preservare il fondale, non è permesso ancorare.

Infine, nelle zone C (di riserva parziale) vengono permesse tutte quelle attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. In queste zone dell’AMP di Portofino la navigazione è consentita con l’utilizzo di remi o a vela e i natanti (ogni unità da diporto di lunghezza f.t. non superiore ai 10 metri e non iscritta nel registro delle imbarcazioni) possono navigare ad una velocità non superiore ai 5 nodi. Le imbarcazioni da diporto (lunghezza f.t. non superiore ai 24 metri), invece, possono accedere esclusivamente al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare alla costa e ad una velocità non superiore ai 5 nodi, il punto di ancoraggio.

Fino alla completa individuazione e predisposizione di zone di ormeggio regolamentate da parte del soggetto gestore, è consentito l’ancoraggio:

  • alle sole imbarcazioni a non meno di 100 metri dalla costa nel tratto di mare delimitato da tre boe gialle recanti il cartello “divieto di ancoraggio” tra Punta Cannette e la Tonnarella. In questo tratto vige attualmente l’ordinanza 189/2010 della Guardia Costiera di Genova che vieta, per motivi di sicurezza, tutte le attività nautiche tra Punta Cannette (Castellaro) e la località “Lo Scalo”, nella fascia compresa tra la linea di costa e quella virtuale situata a 150 metri dalla costa stessa
  • ai natanti e alle imbarcazioni a non meno di 100 metri dalla costa nel tratto di mare compreso tra Punta Pedale e Punta Caieca e tra Punta del Coppo e Punta Portofino, esclusa la zona interna all’insenatura di Paraggi

All’interno di queste zone è vietato l’ancoraggio in particolari aree delimitate da opportuni segnali per tutelare le praterie di posidonia.

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