Proroga del nuovo regime IVA per la navigazione extra UE: ecco tutto quello che c’è da sapere
Spieghiamo meglio la proroga al 31 ottobre del nuovo regime IVA per la navigazione extra UE
Spieghiamo meglio la proroga al 31 ottobre del nuovo regime IVA per la navigazione extra UE
Il decreto “Semplificazioni” (DL 16 luglio 2020), in corso di conversione in legge, ha modificato le disposizioni in tema di territorialità IVA per locazioni, leasing e noleggi di imbarcazioni. Le modifiche interessano sia l’utilizzo a “breve termine” (fino a 90 giorni) che l’utilizzo a “lungo termine” (oltre 90 giorni).
Per locazioni, leasing e noleggi a breve termine viene differita l’entrata in vigore dei nuovi criteri per determinare l’IVA sui servizi offerti. A causa dell’emergenza da Covid-19, infatti, la nuova disciplina decorrerà dal 1° novembre 2020. Il criterio dell’IVA determinata forfettariamente potrà, quindi, applicarsi fino al 31 ottobre 2020, come ha confermato anche l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 47/2020).
Secondo le previsioni della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), già dal 1° aprile 2020 le percentuali forfettarie avrebbero dovuto andare in pensione, essendo sostituite dall’obbligo per gli operatori di fornire adeguata prova dell’utilizzo dell’imbarcazione al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea.
Per quanto concerne invece locazioni, leasing e noleggi a lungo termine, il decreto “Semplificazioni” interviene estendendo la disciplina originariamente prevista soltanto per le prestazioni a breve termine. Anche per i servizi a lungo termine, dunque, dal 1° novembre 2020 non potranno più essere utilizzate le consuete percentuali forfettarie per determinare l’IVA dovuta.
Il regime di prova che dovrà essere fornito dagli operatori è stato stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 giugno 2020 n. 234483 ed è differenziato per i mezzi da diporto equipaggiati con sistemi di navigazione satellitare e per quelli privi degli stessi.
Per i mezzi dotati di sistemi di navigazione satellitare o di trasponder, la prova viene evidentemente fornita attraverso i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione in uso. Secondo il provvedimento i dati e le informazioni devono essere in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dall’imbarcazione da diporto.
Più complessa è la modalità di fornitura dei dati e delle informazioni per i mezzi da diporto privi di sistemi di navigazione satellitare. In tal caso, la prova si evince dal contratto di locazione, leasing o noleggio, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione sotto la propria responsabilità.
Il contratto deve essere supportato da almeno due dei seguenti ulteriori mezzi di prova che attestino l’utilizzo al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea:
- i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo
- le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione, individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione
- la documentazione (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) comprovante l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea
- la documentazione (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) attestante acquisti di beni e/o servizi presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’Unione europea relativi all’utilizzo del mezzo da diporto
Emanuele Greco
Argomenti: Daily Nautica