Nautica e Fisco 2021, ecco cosa cambia dal 1° gennaio con l’entrata in vigore della Brexit
Dal 1° gennaio 2021 la circolazione dei beni da e verso il Regno Unito verrà considerata commercio con un Paese extra-Ue e la navigazione in acque inglesi, scozzesi, gallesi e nord-irlandesi sarà trattata come extra territoriale
Dal 1° gennaio 2021 la circolazione dei beni da e verso il Regno Unito verrà considerata commercio con un Paese extra-Ue e la navigazione in acque inglesi, scozzesi, gallesi e nord-irlandesi sarà trattata come extra territoriale
Dal 1° gennaio 2021 tornano le barriere doganali tra Regno Unito e Unione europea. Con il 31 dicembre 2020, infatti, termina il periodo transitorio iniziato lo scorso gennaio e il Regno Unito non farà più parte, ufficialmente, dello spazio doganale comune dell’Ue: la circolazione dei beni da e verso UK sarà dunque considerata commercio con un Paese extracomunitario (o meglio extra-Ue).
La navigazione in acque inglesi, scozzesi, gallesi e nord-irlandesi sarà trattata come extra territoriale (pertanto ai fini del charter esente Iva). In queste ore si sta ancora trattando per raggiungere un accordo di libero scambio, che garantirebbe quantomeno il mantenimento tra i due blocchi dei rapporti convenzionali e delle agevolazioni commerciali vigenti.
Tuttavia, anche con un accordo dell’ultimo momento, le imprese e i professionisti che lavorano con il Regno Unito saranno obbligati ad adeguarsi al nuovo scenario, che comporta l’applicazione delle regole e delle procedure doganali. Ma cosa cambia a livello pratico per il commercio internazionale e come influisce ciò sul mercato della nautica? In generale, le compravendite di beni con il Regno Unito saranno soggette alle regole proprie dell’import/export doganale e il costo dei beni dovrà tenere conto dei dazi.
Una volta giunti nel Regno Unito, i prodotti europei saranno soggetti alle procedure doganali d’importazione. Sui prodotti immessi nel mercato UK dovrà essere apposto obbligatoriamente il nuovo marchio “UKCA” (che sostituisce la certificazione unionale di conformità “CE”), oltre a tutte le certificazioni già previste per i Paesi terzi. Per quanto riguarda le importazioni, i prodotti in arrivo dall’Italia nel Regno Unito saranno trattati come “merce non unionale” di origine “Paese terzo“. La cessione verso UK non sarà più una cessione intra-Ue, bensì un’esportazione.
In entrambi i casi l’operazione non è imponibile Iva, tuttavia, per l’esportazione saranno dovuti anche i dazi doganali. Inoltre, la non imponibilità Iva prevista per le operazioni di esportazione richiede un meccanismo di prova più complicato e una costante comunicazione tra i diversi uffici doganali interessati. Tali regole, ovviamente, si applicheranno anche alla compravendita di navi, imbarcazioni, dotazioni di bordo e vettovagliamento. Una strada alternativa è lo scambio di merci mediante il regime cosiddetto “dell’alto mare”, che, tuttavia, potrebbe essere anch’esso interessato da una prossima stretta nella manovra di bilancio.
Per quanto riguarda le merci trasportate via mare e, dunque, il mondo delle navi cargo, è prevista la stessa deroga di cui usufruiscono tutti i trasportatori: le operazioni di movimentazione di merce in entrata in UK iniziate prima della dead line del 1° gennaio saranno infatti ancora trattate come scambi intra-Ue. Tuttavia, se la nave farà porto nel Regno Unito prima della destinazione finale e dopo il primo gennaio 2021, il responsabile della spedizione dovrà presentare opportuna documentazione comprovante lo stato di merce unionale al 31 dicembre.
Stefano Comisi
Studio Armella & Associati
Argomenti: Daily Nautica