02 febbraio 2021

E’ dovuta l’Iva sulla cessione di opere di design nautico? Ecco la risposta del Fisco

02 febbraio 2021

Secondo l’Agenzia delle Entrate il design nautico costituisce un know how che non merita la protezione del diritto d’autore. Per questo è dovuta l’Iva sulla cessione di tali opere di ingegno

E’ dovuta l’Iva sulla cessione di opere di design nautico? Ecco la risposta del Fisco

Secondo l’Agenzia delle Entrate il design nautico costituisce un know how che non merita la protezione del diritto d’autore. Per questo è dovuta l’Iva sulla cessione di tali opere di ingegno

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La risposta all’interpello n. 540 del 12 novembre 2020 ha chiarito la posizione dell’Agenzia delle Entrate in materia di imposizione Iva sulla cessione di opere di design nautico.

Innanzitutto una premessa di metodo sull’istituto in commento. L’interpello è uno strumento a disposizione di ciascun contribuente, che può rivolgersi all’amministrazione fiscale per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali, relativamente all’applicazione delle norme tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione.

Il Fisco è tenuto a rispondere entro 90 giorni. In caso di mancata risposta, l’interpretazione della norma suggerita dal contribuente è da considerarsi corretta. Una risposta all’interpello avente contenuto positivo costituisce un precedente favorevole.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, due designer nel settore nautico avevano concluso un contratto con un cantiere per l’ideazione di imbarcazioni e la cessione, in esclusiva, dello sfruttamento delle opere realizzate. Il quesito proposto dai due contribuenti era teso a comprendere la corretta qualificazione ai fini Iva di tale collaborazione.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’attività prospettata costituisce una prestazione di servizi svolta nell’ambito dell’esercizio abituale di un’arte o professione e non una cessione di diritti d’autore. Le opere di design nautico, inoltre, non figurano nel registro pubblico generale delle opere protette e la cessione dei progetti di design a un committente non è (normalmente) destinata ad una produzione seriale.

Secondo l’Agenzia, pertanto, il design nautico costituisce un know how che non merita la protezione del diritto d’autore, in quanto privo di carattere creativo e valore artistico. Per tali ragioni è dovuta l’Iva sulla cessione di tali opere di ingegno.

 

Stefano Comisi

Studio Armella & Associati

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