Dalle dogane semplificazioni per il refitting in Italia
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto delle procedure che prevedono importanti agevolazioni per le lavorazioni e il "refitting" su navi da diporto extra UE
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto delle procedure che prevedono importanti agevolazioni per le lavorazioni e il "refitting" su navi da diporto extra UE
Con la recente circolare del 27 maggio 2022 n. 20, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenendo conto delle esigenze di semplificazione nel settore della manutenzione nautica, ha disposto alcune misure innovative. Occorre specificare: al momento le procedure sono solo in fase sperimentale ma prevedono importanti agevolazioni per le lavorazioni e il “refitting” da effettuare, presso cantieri italiani, su navi da diporto battenti bandiera extra UE.
In pratica, nel caso di introduzione di un’imbarcazione non UE in Italia per operazioni di manutenzione e rinnovo dello scafo, in regime doganale di ammissione temporanea (massimo 18 mesi), al momento non è più necessario prestare garanzie fideiussorie. L’Agenzia ha anche chiarito che le operazioni di manutenzione e riparazione di unità da diporto in regime doganale di ammissione temporanea devono riguardare imbarcazioni iscritte in registri extra UE e di proprietà di un soggetto stabilito all’estero.
Tali operazioni, inoltre, dovranno garantire miglioramenti di “performance” e un aumento del valore del bene. A titolo esemplificativo, vi rientrano i lavori di manutenzione dello scafo, compresi carene e ponti (trattamenti, verniciatura, lucidatura, wrapping e falegnameria), la manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione di impianti ed apparati dell’unità, sistemi propulsivi e apparati delle sale macchine, oltre alla manutenzione ed alla riparazione degli interni.
Nel caso in cui gli interventi effettuati modifichino in maniera sostanziale l’imbarcazione da diporto, l’Agenzia ha chiarito che la stessa deve essere necessariamente vincolata al regime di perfezionamento attivo. A titolo esemplificativo, devono essere svolte in regime di perfezionamento attivo le operazioni di rifacimento degli interni dell’imbarcazione, variazione della compartimentazione interna della nave, estensione o modifica dello scafo, allungamento della carena o dei ponti, sostituzione integrale degli apparati motori, sostituzione o installazione di impianti con soluzioni più efficienti e innovative.
In tale ipotesi gli operatori possono richiedere un’unica autorizzazione tramite il sistema CDMS (Customs Decision Management System), indicando tutte le operazioni in programma. I cantieri dotati di autorizzazione AEO (operatore economico autorizzato) possono chiedere all’ufficio competente un esonero completo delle garanzie anche in presenza di regime doganale di perfezionamento attivo.
Negli altri casi, in base alla valutazione sull’affidabilità dell’operatore, si potrà accordare la riduzione fino ad un tetto massimo del 50% o del 30% dell’importo di riferimento della garanzia relativo all’Iva. Infine, il trasferimento dei vari pezzi e parti verso i terzi soggetti coinvolti nelle operazioni, al momento può essere effettuato senza alcuna formalità doganale.
Avv. Stefano Comisi
Armella & Associati
Argomenti: Daily Nautica, Manutenzione barca, shipping