01 aprile 2021

Brexit, ecco cosa accade alle imbarcazioni battenti bandiera del Regno Unito

01 aprile 2021

Alcune informazioni utili per le imbarcazioni con bandiera del Regno Unito dopo l'entrata in vigore della Brexit

Brexit, ecco cosa accade alle imbarcazioni battenti bandiera del Regno Unito

Alcune informazioni utili per le imbarcazioni con bandiera del Regno Unito dopo l'entrata in vigore della Brexit

3 minuti di lettura

La bella stagione si avvicina e tutti i diportisti si preparano a mollare gli ormeggi. Ma cosa accade alle imbarcazioni da diporto battenti bandiera del Regno Unito, utilizzate nelle acque italiane dopo l’entrata in vigore della Brexit? Liguria Nautica lo ha chiesto ad Ugo Cavalli, spedizioniere di pluriennale esperienza di ICS Genova.

In attesa di nuovi aggiornamenti nei prossimi mesi, la fonte più aggiornata in materia è la circolare n. 49/2020 del 18 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Dogane Monopoli, dal titolo “Facilitazioni e indicazioni operative in vista della Brexit, che chiarisce che a partire dal 1° Gennaio 2021 il Regno Unito è equiparato a qualunque altro Paese extra-comunitario.

Pertanto le barche che battono bandiere inglese (intesa come bandiera della Gran Bretagna, esclusi quindi i protettorati) devono comportarsi alla stregua degli altri Paesi terzi. Devono rispettare, ad esempio, i 18 mesi relativi all’ammissione temporanea. Ogni imbarcazione di un Paese terzo può rimanere, infatti, nei Paesi della Comunità Europea per 18 mesi, senza dover pagare e/o garantire i diritti doganali. I 18 mesi decorrono dalla data in cui l’imbarcazione entra nella Comunità Europea.

Cosa può fare un diportista italiano con la barca battente bandiera del Regno Unito?

Se il diportista vuole rimanere più di 18 mesi in un Paese della Comunità Europea, la cosa migliore è pagare l’IVA (o VAT o TVA in base al Paese in un cui si paga). Così facendo, in base all’articolo n. 60 della legge sulla navigazione, può mantenere la bandiera inglese pagando i diritti doganali in qualunque Paese della Comunità (chiedendo il codice EORI). Avendo assolto gli obblighi fiscali può rimanere in acque comunitarie, mentre, se non li assolve, dovrà uscire dalla Comunità Europea dopo 18 mesi dal suo ingresso.

Occorre un’autocertificazione che dimostri l’ingresso in un Paese della Comunità? Se si è proprietari da una barca battente bandiera inglese, quali documenti è bene tenere a bordo?

In passato, per dimostrare l’arrivo in un porto, le Capitanerie rilasciavano il costituto di arrivo, un documento che dimostra la data d’ingresso, andato in disuso circa una ventina di anni fa. La maggior parte delle Capitanerie di porto italiane rilasciano ancora questo documento e, in base al principio dell’onere della prova, si può dimostrare il momento da cui iniziare a conteggiare i 18 mesi.

Alcune Capitanerie, invece, non rilasciano più la documentazione del costituto di arrivo. In questo caso bisogna recarsi in dogana ed espletare una formalità che si chiama “ammissione temporanea verbale” che dimostra l’effettiva entrata in un Paese della Comunità. Da quella data decorrono ufficialmente i 18 mesi e pertanto è consigliabile tenere a bordo uno di questi due documenti.

Le barche battenti bandiera del Regno Unito possono restare in Italia (o in un altro Paese dell’Unione Europea) anche dopo i 18 mesi se vengono rimessate a terra?

Non cambia nulla: che la barca sia in mare o rimessata a terra i termini sono gli stessi. In base ad una circolare del 1981, depositando il certificato di registro in dogana, i termini potevano essere sospesi. Tuttavia, il CDU del 2013 (Codice Doganale dell’Unione), entrato in vigore il 1 maggio 2016, non permette più di poter prorogare i termini e prevede che la durata massima sia di 18 mesi senza nessun tipo di sospensione.

Per informazioni più dettagliate e consulenze sull’argomento, è possibile contattare una delle numerose agenzie di pratiche nautiche. A Genova consigliamo Senage, l’agenzia specializzata in servizi professionali per la nautica.

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