21 novembre 2017

Nuovo codice della nautica: ecco come cambia il leasing nautico

21 novembre 2017

Intervista al direttore generale di Assilea, Gianluca De Candia

Nuovo codice della nautica: ecco come cambia il leasing nautico

Intervista al direttore generale di Assilea, Gianluca De Candia

5 minuti di lettura

Ci sono voluti quasi tre anni di lavoro ma lo scorso 2 novembre il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo di revisione e integrazione del Codice della nautica da diporto. L’obiettivo dichiarato era rendere l’Italia più competitiva.

In questo articolo ci focalizziamo sullo strumento del leasing nautico, analizzandone i cambiamenti con un’intervista a Gianluca De Candia, direttore generale di  Assilea, Associazione italiana leasing (mentre per tutte le altre novità introdotte vi rimandiamo a questo articolo).

LN – Partiamo dall’abc: ci aiuti definire le caratteristiche dello strumento leasing nautico. Che cos’è, come funziona e quali soggetti ne possono usufruirne?

GD Il leasing fino allo scorso agosto era un contratto “atipico”, oppure “innominato” per usare un termine “manzoniano”. Con la legge sulla concorrenza è stato disciplinato e si aggiunge quindi ai contratti “tipizzati”. Con esso la banca o l’intermediario finanziario vigilato dalla Banca d’Italia si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene, su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore e glielo fa mettere a disposizione per un dato tempo a fronte di un determinato corrispettivo. Al termine del contratto, l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito, oppure ha l’obbligo di restituirlo. Nel caso del leasing nautico ne possono usufruire i consumatori (utilizzatori) ma anche i cantieri ed i distributori, per finanziare la costruzione o l’immissione in commercio delle imbarcazioni.

LN – Per completare il quadro, ci fornisce un po’ di numeri sul leasing nautico?

GD – Assilea è l’associazione nazionale che raccoglie le società, banche o intermediari finanziari, operatrici del leasing e redige studi e analisi del mercato. Il leasing nautico ha ovviamente sofferto della congiuntura economica e dell’andamento fortemente negativo del mercato interno. Per quanto riguarda l’andamento generale, la locazione finanziaria sta vivendo il suo quarto anno consecutivo di crescita a partire dal 2014. Nel comparto della nautica il volume dei finanziamenti è ripreso a crescere e nel 2016 lo stipulato leasing nautico ha superato i 300 milioni di euro, un valore che, anche se ancora lontano dal livello pre-crisi, si è comunque raddoppiato nel giro di pochi anni. Nei primi dieci mesi del 2017 i dati continuano ad essere positivi, con incrementi superiori all’80% nel volume complessivo della nautica da diporto. In particolare assistiamo ad un aumento del taglio medio delle operazioni, passato da 766 mila euro a 1 milione e 450 mila euro. Dodici operatori su diciassette dichiarano di perfomare meglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

LN – Anche il leasing nautico è stato “toccato” dalla riforma: ci spiega tutte le novità introdotte e gli eventuali punti di forza e di debolezza?

GD – Non solo la riforma interessa anche il leasing ma Assilea è stata una delle associazioni protagoniste nel confronto con il governo, attraverso un coordinamento guidato da Ucina Confindustria Nautica che, oltre a noi, ha coinvolto Assomarinas, Assonat-Confcommercio (associazioni della portualità) e Confarca (agenzie nautiche). Innanzitutto, finalmente, abbiamo inserito nel codice il Registro telematico delle unità e lo Sportello telematico del diportista. Il primo garantisce certezza ed evita abusi, basti ricordare le truffe di cui le società di leasing sono state vittime a causa delle doppie iscrizioni nei registri cartacei, il secondo favorisce celerità e un facile accesso alle operazioni. Una serie di snellimenti e semplificazioni riguardano proprio i documenti della barca. Per tutti basti citare la ricevuta della presentazione dei documenti che vale come licenza provvisoria. L’utilizzatore di un contratto di leasing, se previsto nel contratto stesso, potrà curare personalmente l’iscrizione senza attendere che vi proceda la società di leasing, richiedendo anche un’iscrizione provvisoria. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell’annotazione e lo Sportello telematico notifica l’avvenuta cancellazione richiedendogli la restituzione della licenza di navigazione. Si chiarisce anche che, in mancanza della dichiarazione di armatore, in caso di unità da diporto in leasing, armatore si presume l’utilizzatore fino a prova contraria.

LN – E’ vero che, se ad acquistare l’imbarcazione da diporto è un privato, lo strumento viene percepito come svantaggioso, mentre, per sua stessa natura, comporta dei benefici?

GD – Non mi risulta che ci sia una percezione di svantaggio, tanto che per le unità sopra i 10 metri la penetrazione del leasing è pari al 90%  delle vendite. Senza entrare nei tecnicismi, il leasing è uno strumento fiscalmente vantaggioso. Va anche aggiunto che la nuova normativa disciplina in maniera molto ampia e dettagliata i diritti dell’utilizzatore, estendendoli persino a quello inadempiente.

LN – In ultimo le chiedo se come Assilea, oltre a rappresentare le società di leasing, potete essere considerati punto di riferimento per chi lo strumento sceglie di utilizzarlo (aziende e privati).

GD – Sicuramente Assilea è un punto di riferimento normativo e informativo per tutto il pianeta leasing. Per qualsiasi informazione a riguardo gli utenti possono consultare il nostro sito.

 

Annalisa Stretti

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