24 ottobre 2024

Nuovo regolamento di attuazione del Codice della nautica: le novità sulle dotazioni obbligatorie di bordo

24 ottobre 2024

La tipologia di dotazioni obbligatorie non subisce variazioni ma viene integrata con la tabella dei segnali visivi diurni e notturni, lo scandaglio e, per le unità a vela, l'imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza

Nuovo regolamento di attuazione del Codice della nautica: le novità sulle dotazioni obbligatorie di bordo

La tipologia di dotazioni obbligatorie non subisce variazioni ma viene integrata con la tabella dei segnali visivi diurni e notturni, lo scandaglio e, per le unità a vela, l'imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza

3 minuti di lettura

Lunedì 21 ottobre è entrato in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, frutto dell’intensa attività di rappresentanza della filiera nautica esercitata da Confindustria Nautica. Tra i 101 articoli del provvedimento, sono numerose le novità che riguardano la cantieristica, il refitting, i porti, le professioni, i superyacht e la piccola nautica, in termini di semplificazioni burocratiche, sostegno allo sviluppo del settore e sviluppo della nautica sociale.

“Sulla piccola nautica – afferma Piero Formenti, vicepresidente di Confindustria Nautica – c’è un pacchetto di interventi che, complessivamente, vuole sostenere il segmento che più ha sofferto il rincaro del costo del denaro e l’instabilità internazionale. Esattamente come sul tema del nuovo patentino D1, anche sulla sicurezza della navigazione il Regolamento offre un intervento tecnicamente molto equilibrato, tra implementazione dei dispositivi, semplificazione degli adempimenti e innovazione tecnologica”.

“È stata adottata una rivisitazione generale – prosegue Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica – che prevede un upgrade delle dotazioni di sicurezza e alcune equivalenze che, senza abbassare gli standard, consentono una maggiore scelta al diportista e anche una riduzione dei costi per l’utenza, in particolare per le zattere di salvataggio. Vorrei sottolineare che, avendo raccolto le preoccupazioni delle due ditte multinazionali costruttrici di zattere che si dividono il mercato italiano, le nuove regole rimandano sempre a loro per la sostituzione e l’integrazione dei dispositivi, quindi non c’è una sottrazione di mercato per i produttori, che però oggi sono chiamati a immettere sul mercato nuovi prodotti a costi paragonabili all’estero”.

Dotazioni obbligatorie per la navigazione non commerciale

La tipologia di dotazioni obbligatorie non subisce variazioni ma viene integrata con la tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg), lo scandaglio e, per le unità a vela, l’imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza, che può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con un altro dispositivo di protezione individuale certificato (le nuove dotazioni diventeranno obbligatorie dal 21 ottobre 2025). Per quanto riguarda i giubbotti di salvataggio, dovranno essere identificati con il numero di iscrizione dell’unità, dotati di luce ad attivazione automatica e obbligatoriamente indossati in caso di navigazione notturna in solitario. La loro durata di validità è stabilita dal produttore e stampata sugli stessi.

Grazie all’attività di Confindustria Nautica, sono state poi introdotte alcune equivalenze e semplificazioni: la bussola magnetica può essere sostituita da quella elettronica, l’E.P.I.R.B. dal telefono satellitare con tasto di emergenza e i fuochi a mano da dispositivi a led conformi alla normativa SOLAS MED, mentre i segnalamenti luminosi vengono ridotti da cinque a tre tipologie di pack in tutto (boetta fumogena, razzi a mano a luce rossa e razzi a paracadute a luce rossa).

Zattere di salvataggio

In caso di unità in uso non commerciale e di navigazione limitata, è possibile applicare la normativa relativa alle zattere di grado inferiore, in particolare:

  • la zattera di salvataggio (offshore) può essere sostituita dalla zattera costiera se l’unità naviga anche oltre le 12 miglia dalla costa ma entro l’area di ricerca e soccorso (SAR) nazionale ed è munita di strumento elettronico per la geolocalizzazione (EPIRB o telefono satellitare con tasto di emergenza);
  • entro le 12 miglia dalla costa la zattera costiera può essere sostituita dal battello pneumatico di servizio solo se munito di marcatura CE, di categoria di progettazione A, B e C e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, dotato del kit di sopravvivenza previsto per la zattera costiera, pronto all’uso (gonfio sul ponte e non capovolto) e varabile a mano, munito di un dispositivo di risalita a bordo e omologato per imbarcare il numero di persone presenti a bordo (equipaggio compreso).

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