22 gennaio 2021

Torna l’aliquota Iva del 10% nei marina resort

22 gennaio 2021

Gli ultimi mesi del 2020, con una successione di diversi provvedimenti normativi, hanno visto una doppia modifica della disciplina fiscale dei marina resort

Torna l’aliquota Iva del 10% nei marina resort

Gli ultimi mesi del 2020, con una successione di diversi provvedimenti normativi, hanno visto una doppia modifica della disciplina fiscale dei marina resort

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Dall’estate del 2014 le attività dei cosiddetti “marina resort” sono agevolate con l’aliquota IVA del 10%. Questi complessi turistici sono stati infatti equiparati alle “strutture ricettive all’aria aperta“, per le quali si può beneficiare dell’Iva agevolata, al pari delle altre strutture turistiche, come gli hotel, i motel, i bed and breakfast, le case vacanze, gli affittacamere e le residenze turistico-alberghiere.

I marina resort sono normativamente definiti come “strutture organizzate per la sosta e il pernottamento (…) all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato”, secondo i requisiti stabiliti a livello ministeriale.

Con il dl 104/2020 (c.d. decreto “agosto”), l’aliquota del 10% era stata espressamente esclusa per i servizi resi nell’ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento. La modifica, che avrebbe penalizzato tutti i contratti di stazionamento su base annuale, è stata a sua volta abolita per effetto della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020).

Seppure con una piccola parentesi di qualche mese, a partire dal 1° gennaio 2021 è quindi nuovamente possibile applicare l’aliquota Iva del 10% ai contratti annuali o pluriennali relativi allo stazionamento delle imbarcazioni da diporto nei marina resort. Resta immutata, invece, l’altra modifica prevista dal dl 104/2020, ovvero la precisazione che la disciplina agevolativa riguarda le sole prestazioni rese nei confronti di “diportisti” (invece che nei confronti della generalità dei turisti come era specificato prima).

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2 commenti

  1. Emanuele Greco says:

    Secondo le disposizioni attualmente applicabili (art. 32 del DL 133/2014 e art. 1 co. 365 della L. 208/2015) non vi sarebbe alcuna distinzione rispetto al luogo di residenza (nel Comune del luogo di ormeggio oppure al di fuori).
    Invece, non sembrerebbe agevolabile con IVA al 10% la sosta a terra, applicandosi l’aliquota ridotta solamente per le unità da diporto “ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato”.

  2. CLAUDIO BOLOGNA says:

    Buongiorno, in merito all’articolo sopra – aliquota 10% per i marina resort – volevo chiedere se esiste una distinzione di applicazione tra clienti residenti e non residenti nello stesso comune della banchina di ormeggio ?? esiste una distinzione tra sosta a terra in piazzale e ormeggio in acqua ? – Grazie