Nautica e Fisco 2021, novità per il regime Iva del leasing nautico
Il disegno di legge di bilancio 2021 modifica nuovamente il regime Iva del leasing nautico per quei contratti di durata superiore ai 90 giorni
Il disegno di legge di bilancio 2021 modifica nuovamente il regime Iva del leasing nautico per quei contratti di durata superiore ai 90 giorni
Il disegno di legge di Bilancio 2021 modifica nuovamente il regime Iva della locazione, del noleggio e del leasing di unità da diporto per i rapporti a “lungo termine”, vale a dire per quei contratti di durata superiore ai 90 giorni. L’intento è quello di superare il sistema di “prove” di utilizzo dell’imbarcazione al di fuori del territorio dell’Unione europea, al fine di determinare la quota parte di Iva applicabile alle suddette prestazioni.
Le prove attualmente previste, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, per i contratti stipulati dal 1° novembre 2020, saranno dunque sostituite da una dichiarazione dell’utilizzatore del mezzo da diporto. Secondo la nuova disciplina, infatti, l’utilizzatore dovrà preventivamente determinare la quota di utilizzo dell’imbarcazione all’interno e all’esterno delle acque territoriali comunitarie, così che il fornitore (la società di leasing o noleggio) possa a sua volta computare in fattura l’effettivo ammontare dell’Iva dovuta.
La dichiarazione sarà rilasciata su un modello che dovrà essere approvato dalla stessa Agenzia delle Entrate. Le nuove regole entreranno in vigore solamente decorsi 60 giorni dall’approvazione del modello. Il fornitore dovrà verificare l’avvenuta presentazione del modello da parte di ciascun cliente, altrimenti rischierà l’applicazione di sanzioni anche a suo carico.
Le sanzioni graveranno naturalmente anche sull’utilizzatore dell’imbarcazione che dovesse dichiarare un utilizzo del mezzo nelle acque extra Ue non corrispondente a quanto realmente avvenuto. In ogni caso, si consiglia di mantenere i mezzi di prova attualmente obbligatori per determinare l’Iva applicabile (trasponder, registri di navigazione e altri documenti di viaggio e di approdo), perché saranno ancora utili per dimostrare l’effettiva utilizzazione del natante.
L’utilizzo dell’unità da diporto dovrà essere comunicato su base annuale. Infatti resterà possibile, entro un mese dal termine dell’anno solare, dare comunicazione alla società fornitrice del mezzo dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione (come risultante dal trasponder o dai libri di bordo), così che possano essere effettuate le dovute rettifiche dell’Iva dovuta. La disciplina fin qui descritta riguarderà, come detto, i soli contratti a “lungo termine”, mentre per locazione, leasing e noleggio fino a 90 giorni resteranno in vigore gli attuali obblighi di dimostrare, con specifica documentazione, ove l’imbarcazione è effettivamente “utilizzata”.
Emanuele Greco
Stefano Comisi (Studio Armella & Associati)
Argomenti: Daily Nautica