Disciplina doganale dell’approvvigionamento di provviste e dotazioni di bordo nel contesto unionale
La normativa nazionale stabilisce che le operazioni di approvvigionamento di tali beni non ricadono nel campo di applicazione del regime doganale di esportazione in quanto non comportano l’uscita definitiva delle merci dal territorio doganale unionale
Disciplina doganale dell’approvvigionamento di provviste e dotazioni di bordo nel contesto unionale
La normativa nazionale stabilisce che le operazioni di approvvigionamento di tali beni non ricadono nel campo di applicazione del regime doganale di esportazione in quanto non comportano l’uscita definitiva delle merci dal territorio doganale unionale
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Accedi RegistratiLa disciplina doganale nazionale in materia di approvvigionamento di navi e aeromobili è stata oggetto di un recente aggiornamento normativo al fine di armonizzare la regolamentazione interna con le disposizioni del Codice doganale dell’Unione. In particolare, è stata rivista la definizione delle provviste e delle dotazioni di bordo, concetti fondamentali per la gestione dei rifornimenti destinati a mezzi di trasporto operanti su tratte nazionali e internazionali.
Le provviste di bordo comprendono l’insieme delle merci impiegate per garantire il funzionamento ordinario e la manutenzione della nave o dell’aeromobile. Rientrano in questa categoria i beni destinati al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri, nonché quelli utilizzati per l’alimentazione degli organi di propulsione e per i servizi di bordo. Le dotazioni di bordo sono invece costituite da beni durevoli, come attrezzature tecniche, arredi, strumenti operativi e altri oggetti impiegati a fini funzionali o ornamentali, suscettibili di utilizzo ripetuto.
La normativa nazionale, conformemente all’articolo 269 del Codice doganale dell’Unione, stabilisce che le operazioni di approvvigionamento di tali beni non ricadono nel campo di applicazione del regime doganale di esportazione in quanto non comportano l’uscita definitiva delle merci dal territorio doganale unionale. Le merci in questione sono infatti destinate a essere consumate o impiegate a bordo durante l’attività del mezzo di trasporto, senza configurare un’esportazione propriamente detta.
Tuttavia, qualora le merci rientrino in categorie beneficiarie di esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto o dalle accise, è richiesta la presentazione di una dichiarazione doganale di esportazione, che assume la funzione probatoria dell’avvenuto imbarco e dell’utilizzazione dei beni per le finalità previste. In tale contesto, la destinazione del mezzo di trasporto non incide sull’obbligo dichiarativo, potendo esso operare sia su rotte interne all’Unione Europea sia verso Paesi terzi. La dichiarazione doganale di esportazione, nel caso delle provviste e delle dotazioni di bordo, ha pertanto natura funzionale alla dimostrazione dell’effettivo approvvigionamento ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali previsti.
A supporto di tale procedura, possono essere utilizzati codici tariffari semplificati per determinate tipologie di merci, fatti salvi i casi in cui si tratti di prodotti soggetti ad accisa, per i quali le semplificazioni non trovano applicazione in coerenza con le linee guida unionali in materia di esportazione e uscita delle merci. Una simile esclusione si applica anche alle dichiarazioni di riesportazione relative a beni non unionali vincolati a regimi speciali diversi dal transito, qualora destinati all’approvvigionamento di navi o aeromobili.
Studio legale Armella & Associati
