A cura di Stefano Comisi

Esenzione accise carburanti: come gestire il nuovo regime a partire dal 2026

La fruizione del beneficio fiscale sarà subordinata all’osservanza di specifici obblighi formali, in particolare la compilazione del libretto di controllo e la redazione del relativo memorandum di rifornimento

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Esenzione accise carburanti: come gestire il nuovo regime a partire dal 2026
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Esenzione accise carburanti: come gestire il nuovo regime a partire dal 2026

La fruizione del beneficio fiscale sarà subordinata all’osservanza di specifici obblighi formali, in particolare la compilazione del libretto di controllo e la redazione del relativo memorandum di rifornimento

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Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo regime di esenzione dalle accise per i carburanti utilizzati nella navigazione, introdotto dal d.lgs. 43/2025. L’agevolazione si applicherà, in particolare, alla navigazione in acque marittime UE, con esclusione espressa delle imbarcazioni private da diporto, e alla navigazione verso Paesi non comunitari con transito in acque UE. L’esenzione sarà inoltre estesa alla navigazione in acque interne, limitatamente alle attività di pesca, trasporto merci e dragaggio di vie navigabili o porti.

In ogni caso, la fruizione del beneficio fiscale sarà subordinata all’osservanza di specifici obblighi formali, in particolare la compilazione del libretto di controllo e la redazione del relativo memorandum di rifornimento. Si tratta di un sistema di adempimenti finalizzato a rafforzare i presidi di tracciabilità e controllo, imponendo agli operatori una precisa gestione documentale.

Il libretto di controllo si articolerà in tre sezioni. La prima conterrà le informazioni tecniche relative all’imbarcazione, ivi inclusi i dati sul consumo medio orario rapportato alla potenza del motore. La seconda, compilata dall’esercente o dal gestore dell’impianto di rifornimento, documenterà la quantità di carburanti e oli lubrificanti erogati in esenzione, con indicazione della data di fornitura e degli estremi identificativi del memorandum di rifornimento. La terza, a cura del soggetto beneficiario, riporterà le ore di navigazione effettuate e i consumi corrispondenti.

Il memorandum è un documento obbligatorio avente funzione attestativa del rifornimento effettuato. Dovrà essere progressivamente numerato, datato e sottoscritto dal beneficiario e deve contenere, tra l’altro, le generalità del fornitore, gli elementi identificativi dell’imbarcazione e le coordinate dei sistemi di misurazione utilizzati per la determinazione del quantitativo di carburante effettivamente erogato.

Qualora l’imbarcazione venga impiegata per un periodo continuativo di almeno 15 giorni nell’arco dell’anno solare, esclusivamente per prestazioni diverse dal trasporto persone o merci, dalla pesca o dal dragaggio, il beneficiario dell’esenzione sarà tenuto a integrare il memorandum con il codice identificativo e il numero di protocollo rilasciati da ADM.

La nuova disciplina per i carburanti si estenderà anche alle imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati membri UE, purché sia esibita documentazione idonea ad attestare la compatibilità dell’attività svolta con il regime agevolato e ai rifornimenti effettuati in via diretta o tramite autocisterne, bettoline o altri mezzi navali mobili. In questi ultimi casi, le annotazioni sul libretto di controllo dovranno essere effettuate dal depositario autorizzato o da un suo delegato, mentre il memorandum dovrà riportare, oltre ai contenuti ordinari, anche gli estremi del deposito fiscale mittente oppure la targa dell’autocisterna o l’identificativo della bettolina, nonché lo scontrino rilasciato dal misuratore installato a bordo di queste.

 

Studio Armella & Associati