Soggiorno a bordo e Iva agevolata: le regole per l’albergo nautico diffuso
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi aggiuntivi richiesti espressamente dal cliente non beneficiano dell'aliquota agevolata
Soggiorno a bordo e Iva agevolata: le regole per l’albergo nautico diffuso
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi aggiuntivi richiesti espressamente dal cliente non beneficiano dell'aliquota agevolata
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Accedi RegistratiSecondo l’Agenzia delle Entrate, alle prestazioni rese ai clienti che soggiornano presso un albergo nautico diffuso si applica l’aliquota Iva ridotta al 10% (risposta 466/2023). Tale interpretazione nasce dal riconoscimento dell’albergo nautico diffuso come struttura ricettiva, equiparandolo alle forme di ospitalità tradizionali.
Rispetto ad altre strutture come il Boat & Breakfast o il Marina Residence, l’albergo nautico diffuso offre un’importante innovazione, ossia la possibilità per gli ospiti di utilizzare le unità da diporto per brevi navigazioni. Tale caratteristica, tuttavia, non modifica il trattamento fiscale: i servizi strettamente legati al soggiorno restano soggetti all’aliquota ridotta, mentre eventuali prestazioni aggiuntive o non accessorie potrebbero essere escluse dall’aliquota agevolata.
Le prestazioni che beneficiano dell’aliquota ridotta includono l’alloggio a bordo delle unità da diporto e una serie di servizi accessori come la pulizia, l’assistenza all’ormeggio, la vigilanza e la sicurezza, nonché l’addebito dei consumi energetici. Secondo l’Agenzia, per poter rientrare nel regime agevolato, tali prestazioni devono essere strettamente legate al soggiorno degli ospiti. E' fondamentale quindi per i gestori assicurare che ogni servizio erogato sia correttamente documentato per evitare eventuali contestazioni.
Le Entrate hanno infatti chiarito che i servizi aggiuntivi richiesti espressamente dal cliente, come l'utilizzo dell'unità da diporto per brevi escursioni senza equipaggio, non beneficiano dell'aliquota agevolata. Le unità da diporto che intendono usufruire dell’aliquota ridotta devono essere attrezzate per il pernottamento e dotate di sistemi di sicurezza e tracciamento che consentano di monitorarne gli spostamenti e garantirne la conformità normativa.
L’attività ricettiva, inoltre, deve essere organizzata e continuativa e aver assolto i necessari adempimenti amministrativi. In caso di mancato rispetto di queste condizioni, il regime agevolato non si applica e le prestazioni saranno soggette all’aliquota ordinaria del 22%.
Studio Armella & Associati