Riforma doganale: cosa cambia per l’ammissione temporanea delle unità da diporto?
Il regime di ammissione temporanea può essere autorizzato per un tempo massimo di 18 mesi, nel corso del quale l’imbarcazione non può subire modifiche sostanziali
Riforma doganale: cosa cambia per l’ammissione temporanea delle unità da diporto?
Il regime di ammissione temporanea può essere autorizzato per un tempo massimo di 18 mesi, nel corso del quale l’imbarcazione non può subire modifiche sostanziali
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Accedi RegistratiLa riforma doganale nazionale, introdotta dal d.lgs. 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, DNC), mantiene invariate le disposizioni sul regime di ammissione temporanea per le unità da diporto. L’art. 73 DNC, infatti, conferma il rinvio al Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 2013/916, Cdu), in vigore dal 1° maggio 2016. Occorre particolare attenzione, tuttavia, per non incappare in eventuali sanzioni amministrative.
L’ammissione temporanea è un regime doganale che consente l’ingresso nel territorio dell’Unione europea di merci non unionali, con esonero parziale o totale da dazi e Iva all’importazione a condizione che tali beni vengano riesportati oppure assoggettati a un altro regime doganale senza l’intervento di alterazioni fisiche della merce. Per ottenere l’accesso all’ammissione temporanea le imbarcazioni da assoggettare al regime devono risultare di proprietà, o essere utilizzate, da soggetti extra-UE. In alcuni casi sono ammessi a tale beneficio anche i residenti UE, previa autorizzazione scritta del proprietario non residente.
Il regime di ammissione temporanea può essere autorizzato per un tempo massimo di 18 mesi, nel corso del quale l’imbarcazione non può subire modifiche sostanziali se non quelle necessarie a garantirne il corretto funzionamento. Se entro il termine di 18 mesi l'unità da diporto non è importata definitivamente, non è trasferita fuori dal territorio UE o non è destinata a un diverso regime doganale, si potrebbe configurare una fattispecie di contrabbando, ai sensi dell’art. 83 DNC.
Tale norma prevede una sanzione dal 100 al 200% dei diritti dovuti per chiunque, nell’ambito di operazioni di esportazione temporanea o regimi di uso particolare (quindi, ai sensi dell’art. 250 Cdu, anche l’ammissione temporanea), manipoli fraudolentemente le merci per sottrarle al pagamento dei diritti di confine. Nelle ipotesi in cui l’Autorità competente rilevi un comportamento doloso, ossia caratterizzato da intenzionalità, oppure nel caso in cui i diritti di confine evasi siano superiori a 10.000 euro, è possibile incorrere in sanzioni penali che, nei casi più gravi, prevedono la pena della reclusione.
Studio Armella & Associati